Art. 1
Chiusura dei conti LULUCF
In vigore dal 13 gen 2026
Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato:
1)
all’ è aggiunto il comma seguente:
«Il presente regolamento si applica altresì alle emissioni e agli assorbimenti iscritti, e alle unità create ai fini del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).»;"
2)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
il punto 12) è sostituito dal seguente:
«12)
“operazione”: la procedura nel registro dell’Unione che comporta il trasferimento, da un conto a un altro, di una quota, un’unità di assegnazione annuale di emissioni, un’unità di assorbimento Suolo o un’unità di qualsiasi assegnazione a titolo di flessibilità di cui agli articoli 13, 13 bis e 13 ter del regolamento (UE) 2018/841;»;
b)
sono aggiunti i punti da 27) a 32) seguenti:
«27)
“primo periodo di adempimento LULUCF”: il periodo di cinque anni, dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, durante il quale gli Stati membri sono tenuti a contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra che si verificano nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841;
28)
“secondo periodo di adempimento LULUCF”: il periodo di cinque anni, dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, durante il quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra che si verificano nelle categorie di rendicontazione del suolo o nei settori di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/841;
29)
“unità di assorbimento Suolo” o “LRU” (Land Removal Units): assorbimento in eccesso nello Stato membro calcolato come la differenza tra le emissioni e gli assorbimenti contabilizzati o comunicati prima dell’uso di qualsiasi strumento di flessibilità rispetto all’impegno o all’obiettivo determinato per lo Stato membro, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
30)
“unità di assegnazione a titolo di flessibilità per i terreni forestali gestiti” o “MFLFA” (Managed Forest Land Flexibility Allocation): la suddivisione dell’importo massimo della compensazione di cui gli Stati membri possono avvalersi nel primo periodo di adempimento LULUCF nell’ambito della flessibilità per i terreni forestali gestiti, determinata nell’articolo 13 e nell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/841, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
31)
“unità di assegnazione a titolo di flessibilità addizionale per la Finlandia” o “AFAF” (Additional Flexibility Allocation For Finland): la suddivisione dell’importo massimo della compensazione addizionale di cui la Finlandia può beneficiare nel primo periodo di adempimento LULUCF nell’ambito della compensazione addizionale per la Finlandia, determinata nell’articolo 13 bis del regolamento (UE) 2018/841, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
32)
“unità di assegnazione a titolo di flessibilità per l’uso del suolo” o “LUFA” (Land Use Flexibility Allocation): la suddivisione dell’importo massimo della compensazione di cui gli Stati membri possono avvalersi nel secondo periodo di adempimento LULUCF nell’ambito del meccanismo di flessibilità relativo all’uso del suolo, determinato nell’articolo 13 ter e nell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/841, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;»;
3)
all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri si avvalgono del registro dell’Unione per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE, all’articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e all’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/841. Il registro dell’Unione mette a disposizione degli amministratori nazionali e dei titolari dei conti le procedure stabilite dal presente regolamento.
(*2) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).»;"
4)
all’articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’amministratore centrale, le autorità competenti e gli amministratori nazionali eseguono unicamente quanto necessario per l’adempimento delle rispettive funzioni, conformemente alla direttiva 2003/87/CE e ai regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842.»
;
5)
l’articolo 12 è così modificato:
a)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Per il primo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale apre il conto di adempimento dell’Unione per le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (“conto unionale di adempimento LULUCF”), un conto di adempimento LULUCF per ciascuno Stato membro (“conto di adempimento LULUCF dello Stato membro”), un conto centrale di compensazione addizionale per la Finlandia, un conto centrale di assegnazione a titolo di flessibilità per i terreni forestali gestiti dell’Unione (»conto centrale unionale MFLFA«) e il conto unionale delle soppressioni LULUCF.
1 ter. Per il secondo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale apre il conto unionale di adempimento LULUCF, un conto di adempimento LULUCF dello Stato membro per ciascuno Stato membro e un conto centrale unionale di assegnazione a titolo di flessibilità per l’uso del suolo (“conto centrale unionale LUFA”).»
;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’amministratore nazionale designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, funge da rappresentante autorizzato dei conti di adempimento ESR e dei conti di adempimento LULUCF degli Stati membri.»
;
6)
è inserito il seguente articolo 27 ter:
«Articolo 27 ter
Chiusura dei conti LULUCF
1. L’amministratore centrale chiude il conto di adempimento LULUCF dello Stato membro non prima che sia intercorso un mese dalla determinazione del valore relativo allo stato di adempimento del conto a norma dell’articolo 59 untricies, previa notifica al titolare del conto.
2. Per il primo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione effettui il trasferimento di tutte le LRU rimanenti dai conti di adempimento LULUCF degli Stati membri, che sono positivi alla chiusura, al conto unionale di adempimento LULUCF.
3. Per il primo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione effettui il trasferimento di tutte le AFAF rimanenti dal conto centrale di compensazione addizionale per la Finlandia al conto unionale delle soppressioni LULUCF.
4. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione calcoli nel conto unionale di adempimento LULUCF per il primo periodo di adempimento LULUCF un quantitativo pari al massimo al 30 %, ma non superiore a 20 milioni di tonnellate di biossido di carbonio equivalente, delle LRU non utilizzate da conservare nel conto unionale di adempimento LULUCF e trasferisca le LRU in eccesso al conto unionale delle soppressioni LULUCF.
5. Per il secondo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione trasferisca nel conto unionale delle soppressioni LULUCF tutte le LRU rimanenti dai conti di adempimento LULUCF degli Stati membri che sono positivi alla chiusura, tutte le LUFA rimanenti dal conto centrale unionale LUFA e tutte le MFLFA dal conto centrale unionale MFLFA.»
;
7)
nel titolo II bis è aggiunto il capo seguente:
«
CAPO 2
Operazioni a norma del regolamento (UE) 2018/841
Articolo 59 unvicies
Inserimento dei dati pertinenti LULUCF
1. Per il primo periodo di adempimento LULUCF, in modo tempestivo e non appena sono disponibili i pertinenti dati riesaminati sulle emissioni e sugli assorbimenti di gas a effetto serra nel 2027, l’amministratore centrale inserisce nel conto di adempimento LULUCF dello Stato membro la somma delle quantità di emissioni contabilizzate o assorbimenti contabilizzati per ciascuna categoria di contabilizzazione del suolo di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2018/841.
2. L’amministratore centrale provvede affinché la somma delle emissioni contabilizzate e degli assorbimenti contabilizzati per ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 sia iscritta nel conto unionale di adempimento LULUCF.
3. Per il secondo periodo di adempimento LULUCF, in modo tempestivo e non appena sono disponibili i pertinenti dati riesaminati sulle emissioni e sugli assorbimenti di gas a effetto serra nel 2032, l’amministratore centrale inserisce nel conto di adempimento LULUCF dello Stato membro la somma delle quantità di emissioni comunicate e assorbimenti comunicati per le categorie o nei settori di rendicontazione del suolo di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a j), del regolamento (UE) 2018/841.
4. Per il secondo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale provvede affinché il conto unionale di adempimento LULUCF rispecchi l’obiettivo dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/841 e il conto di adempimento LULUCF dello Stato membro rispecchi il valore fissato per lo Stato membro nella colonna C dell’allegato II bis del medesimo regolamento. L’amministratore centrale provvede inoltre affinché il conto di adempimento LULUCF dello Stato membro rispecchi il bilancio e la traiettoria fissati per lo Stato membro a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, e dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841 per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029.
5. L’amministratore centrale provvede affinché la somma delle emissioni comunicate e degli assorbimenti comunicati per ciascuno Stato membro, di cui al paragrafo 3, sia iscritta nel conto unionale di adempimento LULUCF.
Articolo 59 duovicies
Calcolo del saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro e del conto unionale di adempimento LULUCF
1. Al momento dell’inserimento dei dati pertinenti LULUCF a norma dell’articolo 59 unvicies del presente regolamento relativi al primo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione calcoli il saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro sottraendo la quantità totale di emissioni dalla quantità totale di assorbimenti per ciascuna categoria di contabilizzazione del suolo di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2018/841. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione includa la somma dei risultati del calcolo nel conto unionale di adempimento LULUCF.
2. Al momento dell’inserimento dei dati pertinenti LULUCF a norma dell’articolo 59 unvicies del presente regolamento relativi al secondo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione calcoli il saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro sottraendo la quantità totale di emissioni dalla quantità totale di assorbimenti per tutte le categorie o i settori di rendicontazione del suolo di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a j), del regolamento (UE) 2018/841. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione rispecchi il risultato del calcolo nel conto unionale di adempimento LULUCF.
3. Nel secondo periodo di adempimento LULUCF, qualora vi sia stata una modifica della metodologia utilizzata dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 che ha comportato una differenza tra i dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2020 per gli anni 2016, 2017 e 2018 e quelli presentati nel 2032 per gli stessi anni, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione calcoli la differenza tra i dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2020 e quelli riesaminati presentati nel 2032 per gli stessi anni. Sulla base dei risultati del calcolo, il registro dell’Unione ricalcola la somma dei dati dell’inventario dei gas a effetto serra per l’Unione nel suo complesso, come stabilito nell’allegato II bis, colonna B, del regolamento (UE) 2018/841, al fine di allinearsi all’obiettivo dell’Unione stabilito nell’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento.
4. Nel secondo periodo di adempimento LULUCF, qualora vi sia stata una modifica della metodologia utilizzata dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 che ha comportato una differenza tra i dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2025 per gli anni 2021, 2022 e 2023 e i dati medi dell’inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2032 per gli stessi anni, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione calcoli la differenza tra i dati medi riesaminati dell’inventario dei gas a effetto serra trasmessi nel 2025 e i dati medi riesaminati dell’inventario dei gas a effetto serra per gli stessi anni presentati nel 2032. Sulla base dei risultati dei calcoli effettuati a norma del presente paragrafo e del paragrafo 3 del presente articolo, il registro dell’Unione provvede affinché il bilancio degli Stati membri sia ricalcolato di conseguenza.
Articolo 59 tervicies
Creazione di LRU
1. L’amministratore centrale emette nel conto di adempimento LULUCF dello Stato membro con saldo positivo calcolato a norma dell’articolo 59 duovicies un numero di LRU corrispondente alla quantità di assorbimenti in eccesso per entrambi i periodi di adempimento LULUCF.
2. Durante i due periodi di adempimento LULUCF, le LRU sono trasferibili ai conti di adempimento LULUCF di altri Stati membri unicamente alle condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2018/841 e sono trasferibili ai conti di adempimento ESR dello Stato membro interessato alle condizioni di cui all’articolo 59 duodecies del presente regolamento.
3. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione assegni a ciascuna LRU, all’atto della creazione, un codice identificativo unico.
Articolo 59 quatervicies
Trasferimento di LRU tra conti di adempimento LULUCF degli Stati membri
1. L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro che detiene LRU e tenuto conto di eventuali LRU trasferite a norma dell’articolo 59 quinvicies, il registro dell’Unione trasferisca un quantitativo richiesto di LRU dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro richiedente al conto di adempimento LULUCF di un altro Stato membro.
2. I trasferimenti di cui al paragrafo 1 non possono essere effettuati se:
a)
lo Stato membro ha chiesto di trasferire un quantitativo di LRU che supera l’importo necessario allo Stato membro destinatario per portare a zero il saldo del suo conto di adempimento LULUCF calcolato a norma dell’articolo 59 duovicies;
b)
la richiesta dello Stato membro è presentata dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il periodo di adempimento in questione a norma dell’articolo 59 untricies;
c)
l’importo delle LRU disponibili non è sufficiente a consentire tale trasferimento.
3. L’amministratore centrale provvede affinché le LRU trasferite in conformità del paragrafo 1 siano utilizzate unicamente ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono allo Stato membro destinatario a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/841. Il registro dell’Unione blocca qualsiasi successivo trasferimento di LRU dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro destinatario al suo conto di adempimento ESR.
Articolo 59 quinvicies
Trasferimenti di LRU e AEA tra i conti di adempimento LULUCF e i conti di adempimento ESR degli Stati membri
1. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione identifichi e visualizzi, nel conto di adempimento LULUCF dello Stato membro che detiene LRU, il quantitativo di LRU trasferibili al conto di adempimento ESR dello Stato membro sottraendo le LRU non trasferibili a norma dell’articolo 59 quatervicies, paragrafo 3, dal quantitativo totale di LRU detenute nello stesso conto di adempimento.
2. L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro che detiene LRU, il registro dell’Unione trasferisca il quantitativo richiesto di LRU trasferibili dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro richiedente al suo conto di adempimento ESR. Tali trasferimenti sono effettuati esclusivamente conformemente alle condizioni di cui all’articolo 59 duodecies.
3. Se nel primo periodo di adempimento LULUCF il saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro, calcolato a norma dell’articolo 59 duovicies, è negativo, l’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca il quantitativo richiesto di AEA dal conto di adempimento ESR per un dato anno dello Stato membro richiedente al suo conto di adempimento LULUCF. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
a)
lo Stato membro ha chiesto di trasferire un quantitativo di AEA che supera l’importo necessario per portare a zero il saldo del conto di adempimento LULUCF calcolato a norma dell’articolo 59 duovicies;
b)
la richiesta dello Stato membro è presentata oltre tre mesi dopo il calcolo del saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro per il periodo in questione;
c)
lo stato del conto di adempimento ESR non consente il trasferimento.
4. Se nel secondo periodo di adempimento LULUCF il saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro, calcolato a norma dell’articolo 59 duovicies, è inferiore all’obiettivo stabilito per detto Stato membro nell’allegato II bis, colonna C, del regolamento (UE) 2018/841, o inferiore al bilancio stabilito per lo Stato membro, l’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca il quantitativo richiesto di AEA dal conto di adempimento ESR per un dato anno dello Stato membro richiedente al suo conto di adempimento LULUCF. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
a)
lo Stato membro ha chiesto di trasferire un quantitativo di AEA che supera l’importo necessario per allineare il saldo del conto di adempimento LULUCF calcolato a norma dell’articolo 59 duovicies all’obiettivo fissato nell’allegato II bis, colonna C, del regolamento (UE) 2018/841 per lo Stato membro o al bilancio di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento;
b)
la richiesta dello Stato membro è presentata oltre tre mesi dopo il calcolo del saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro per il periodo in questione;
c)
lo stato del conto di adempimento ESR non consente il trasferimento.
5. L’amministratore centrale provvede affinché le AEA trasferite conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo siano utilizzate unicamente ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono agli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/841 e affinché tali trasferimenti siano riprodotti nel conto unionale di adempimento LULUCF. Il registro dell’Unione blocca qualsiasi successivo trasferimento di AEA dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro destinatario ai conti di adempimento LULUCF di altri Stati membri.
6. Qualora uno Stato membro intenda avvalersi della flessibilità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841, presenta una richiesta entro tre mesi dalla pubblicazione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.
Articolo 59 sexvicies
Creazione di MFLFA
1. Per il primo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale crea nel conto centrale unionale MFLFA un numero di MFLFA pari al 50 % dell’importo totale della compensazione disponibile per il periodo dal 2021 al 2030, quale indicato nella seconda colonna dell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/841.
Il quantitativo di MFLFA trasferibili dal conto centrale unionale MFLFA al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro per il primo periodo di adempimento non supera il 50 % dell’importo massimo della compensazione a disposizione dello Stato membro di cui alla seconda colonna dell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/841.
2. Le MFLFA sono valide solo per compensare gli assorbimenti contabilizzati come emissioni nella categoria contabile dei terreni forestali gestiti dello Stato membro affinché questi possa onorare i suoi impegni a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841. Le MFLFA sono trasferibili unicamente dal conto centrale unionale MFLFA al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro.
3. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione assegni a ciascuna MFLFA, all’atto della creazione, un codice identificativo unico.
Articolo 59 septvicies
Trasferimento di MFLFA al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro
1. L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca il quantitativo richiesto di MFLFA dal conto centrale unionale MFLFA al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro richiedente. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
a)
il saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro relativo al primo periodo di adempimento LULUCF, calcolato a norma dell’articolo 59 duovicies, è pari a zero o è positivo;
b)
lo Stato membro ha chiesto il trasferimento di un quantitativo di MFLFA superiore al quantitativo necessario per riportare a zero il saldo del suo conto di adempimento LULUCF relativo al primo periodo di adempimento LULUCF, calcolato a norma dell’articolo 59 duovicies;
c)
il saldo del conto unionale di adempimento LULUCF relativo al primo periodo di adempimento LULUCF, calcolato a norma dell’articolo 59 duovicies e tenuto conto di eventuali trasferimenti effettuati a norma dell’articolo 59 quinvicies, è negativo;
d)
lo Stato membro ha chiesto il trasferimento di un quantitativo di MFLFA superiore al 50 % dell’importo massimo della compensazione a disposizione dello Stato membro di cui alla seconda colonna dell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/841, ricalcolato se necessario tenendo conto di eventuali richieste precedenti a norma del presente articolo da parte dello stesso Stato membro;
e)
lo Stato membro ha chiesto il trasferimento di un quantitativo di MFLFA superiore al numero di pozzi contabilizzati come emissioni rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro, nella categoria contabile dei terreni forestali gestiti;
f)
lo Stato membro ha chiesto il trasferimento di un quantitativo di MFLFA per coprire un disavanzo in una categoria di contabilizzazione del suolo diversa da quella dei terreni forestali gestiti;
g)
la richiesta dello Stato membro è presentata dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il periodo di adempimento in questione;
h)
lo Stato membro non ha soddisfatto le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/841.
2. Se le emissioni totali dello Stato membro superano i suoi assorbimenti totali nella categoria di contabilizzazione del suolo »terreni forestali gestiti« e dopo esaurimento della compensazione fornita in conformità del paragrafo 1, prima frase, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione trasferisca un quantitativo richiesto di MFLFA, pari al massimo a un quantitativo non utilizzato da altri Stati membri dell’importo totale della compensazione per il periodo dal 2021 al 2025, di cui all’articolo 59 sexvicies, paragrafo 1, del presente regolamento, contenuto nel conto centrale unionale MFLFA, al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro richiedente, a condizione che quest’ultimo abbia presentato alla Commissione prove dell’impatto dei disturbi naturali a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/841.
3. Se le richieste degli Stati membri a norma del paragrafo 2 superano il quantitativo di MFLFA disponibili nel conto centrale unionale MFLFA, l’amministratore centrale distribuisce le MFLFA rimanenti su base proporzionale.
4. Al fine di evitare una doppia contabilizzazione, l’amministratore centrale provvede affinché, nell’effettuare i trasferimenti in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, il registro dell’Unione sottragga dal conto centrale unionale MFLFA i quantitativi corrispondenti.
Articolo 59 octovicies
Creazione di LUFA
1. Per il secondo periodo di adempimento LULUCF, l’amministratore centrale crea nel conto centrale unionale LUFA un numero di LUFA pari al quantitativo massimo di 178 milioni di tonnellate di biossido di carbonio equivalente a disposizione di tutti gli Stati membri per il periodo dal 2026 al 2030.
Il quantitativo di LUFA trasferibili dal conto centrale unionale LUFA al conto di adempimento LULUCF di uno Stato membro per il secondo periodo di adempimento non supera il 50 % dell’importo massimo della compensazione a disposizione dello Stato membro di cui alla seconda colonna dell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/841.
2. Le LUFA sono valide solo per bilanciare le emissioni nette o gli assorbimenti netti, o entrambi, contabilizzati come emissioni rispetto all’obiettivo o al bilancio fissati per lo Stato membro conformemente all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/841. Le LUFA sono trasferibili dal conto centrale unionale LUFA al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro solo al fine di adempiere agli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/841.
3. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione assegni a ciascuna LUFA, all’atto della creazione, un codice identificativo unico.
Articolo 59 novovicies
Trasferimento di LUFA e MFLFA al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro
1. L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca il quantitativo richiesto di LUFA dal conto centrale unionale LUFA al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro richiedente. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
a)
lo Stato membro non ha soddisfatto le condizioni di cui all’articolo 13 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/841;
b)
lo Stato membro non ha esaurito la possibilità di trasferire eventuali eccedenze di AEA dal proprio conto di adempimento ESR al proprio conto di adempimento LULUCF a norma dell’articolo 59 quinvicies;
c)
non è stato raggiunto l’obiettivo dell’Unione per il 2030 di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/841, calcolato a norma dell’articolo 59 duovicies, paragrafi 2, 3 e 4 del presente regolamento e tenuto conto di eventuali trasferimenti effettuati a norma dell’articolo 59 quinvicies.
2. Al fine di valutare se l’obiettivo dell’Unione per il 2030 di cui al paragrafo 1, lettera c), sia stato raggiunto e dopo aver tenuto conto di eventuali adeguamenti metodologici effettuati a norma dell’articolo 59 duovicies, paragrafo 3, l’amministratore centrale tiene conto delle eventuali LRU non utilizzate rimanenti nel conto unionale di adempimento LULUCF per il primo periodo di adempimento dopo che è stato effettuato il trasferimento delle LRU in eccesso a norma dell’articolo 27 ter, paragrafo 4, a condizione che uno o più Stati membri abbiano presentato alla Commissione prove dell’impatto dei disturbi naturali a norma dell’articolo 13 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841.
3. Se la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti nello Stato membro e l’obiettivo o il bilancio dello Stato membro fissati a norma dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/841 è negativa, e dopo esaurimento della compensazione di cui al paragrafo 1, prima frase, del presente articolo, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione trasferisca un quantitativo richiesto di LUFA, pari al massimo a un quantitativo non utilizzato da altri Stati membri dell’importo totale della compensazione per il periodo dal 2026 al 2030, di cui all’articolo 59 octovicies, paragrafo 1, del presente regolamento, contenuto nel conto centrale unionale LUFA, al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro richiedente, a condizione che quest’ultimo abbia presentato alla Commissione prove dell’impatto dei disturbi naturali a norma dell’articolo 13 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841.
4. Se le richieste degli Stati membri a norma del paragrafo 3 superano il quantitativo di LUFA non utilizzate disponibili nel conto centrale unionale LUFA, l’amministratore centrale distribuisce le LUFA rimanenti su base proporzionale.
5. Se la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti nello Stato membro e l’obiettivo o il bilancio dello Stato membro fissati a norma dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/841 è negativa, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione trasferisca, dal conto centrale unionale LUFA e dal conto centrale unionale MFLFA al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro richiedente, un quantitativo richiesto di LUFA dal secondo periodo di adempimento e di MFLFA inutilizzate dal primo periodo di adempimento LULUCF pari al massimo all’importo totale della compensazione non utilizzata nel periodo dal 2021 al 2030, quale stabilito nella seconda colonna dell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/841, ma non superiore a 50 milioni di tonnellate di biossido di carbonio equivalente in totale. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
a)
lo Stato membro non ha esaurito la possibilità di trasferire eventuali eccedenze di AEA dal o dai propri conti di adempimento ESR al proprio conto di adempimento LULUCF a norma dell’articolo 59 quinvicies;
b)
lo Stato membro non ha esaurito il ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;
c)
lo Stato membro non ha presentato alla Commissione le prove di cui all’articolo 13 ter, paragrafo 6, lettera b), punto i) o ii), del regolamento (UE) 2018/841;
d)
lo Stato membro non ha soddisfatto le condizioni di cui all’articolo 13 ter, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2018/841.
6. Al fine di evitare una doppia contabilizzazione, l’amministratore centrale provvede affinché, nell’effettuare i trasferimenti in conformità del presente articolo, il registro dell’Unione sottragga dal conto centrale unionale LUFA e dal conto centrale unionale MFLFA i quantitativi corrispondenti di LUFA o MFLFA trasferiti al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro richiedente.
7. Ai fini dei paragrafi 1 e 5, vi è un’eccedenza nei conti di adempimento ESR se, al momento della richiesta di trasferimento di LUFA, la somma delle AEA nei conti di adempimento ESR dello Stato membro per gli anni dal 2026 al 2030 è superiore alla somma delle emissioni negli stessi conti di adempimento.
Articolo 59 tricies
Creazione e trasferimento di AFAF
1. L’amministratore centrale crea nel conto centrale di compensazione addizionale per la Finlandia un numero di AFAF pari al quantitativo massimo di 5 milioni di tonnellate di biossido di carbonio equivalente. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione assegni a ciascuna AFAF, all’atto della creazione, un codice identificativo unico.
2. L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta della Finlandia, il registro dell’Unione trasferisca un quantitativo richiesto di AFAF dal conto centrale di compensazione addizionale per la Finlandia al conto di adempimento LULUCF per la Finlandia. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
a)
il trasferimento richiesto deve essere utilizzato in categorie di contabilizzazione del suolo diverse da terreni forestali gestiti, terreni disboscati, terre coltivate gestite e pascoli gestiti;
b)
la Finlandia non ha soddisfatto le condizioni di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/841;
c)
il saldo del conto unionale di adempimento LULUCF relativo al primo periodo di adempimento LULUCF, calcolato a norma dell’articolo 59 duovicies e tenuto conto di eventuali trasferimenti effettuati a norma dell’articolo 59 quinvicies, è negativo;
d)
il trasferimento richiesto supera il quantitativo di AFAF disponibili per la Finlandia nel primo periodo di adempimento LULUCF a norma dell’articolo 13 bis del regolamento (UE) 2018/841;
e)
le emissioni dovute alla conversione avvenuta in passato dei terreni forestali a un’altra categoria di uso del suolo, se la conversione è avvenuta entro il 31 dicembre 2017;
f)
il trasferimento richiesto supera il quantitativo necessario per conformarsi all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841;
g)
la richiesta della Finlandia è presentata dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il primo periodo di adempimento.
3. L’amministratore centrale blocca ogni successivo trasferimento di AFAF dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro per la Finlandia.
Articolo 59 untricies
Determinazione del valore relativo allo stato di adempimento e adempimento
1. L’amministratore centrale provvede affinché, trascorso il periodo di tempo di cui all’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999 per l’esercizio degli strumenti di flessibilità a norma degli articoli 12, 13, 13 bis e 13 ter del regolamento (UE) 2018/841, il registro dell’Unione determini il valore relativo allo stato di adempimento per i conti di adempimento LULUCF degli Stati membri sottraendo la quantità totale di emissioni contabilizzate o comunicate dalla quantità totale degli assorbimenti contabilizzati o comunicati tenendo conto delle eventuali flessibilità utilizzate a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842 nel conto di adempimento LULUCF dello Stato membro.
2. Se nel primo periodo di adempimento LULUCF il valore relativo allo stato di adempimento del conto di adempimento dello Stato membro, determinato a norma del paragrafo 1, è negativo, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione trasferisca al conto di adempimento LULUCF dello Stato membro il quantitativo di AEA necessarie per portare tale valore a zero, prelevandole in parti uguali dai conti di adempimento ESR dello Stato membro per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Se il quantitativo di AEA necessarie per portare a zero il valore relativo allo stato di adempimento non è un multiplo di cinque, il quantitativo di AEA che supera il multiplo di cinque più elevato è trasferito in parti uguali dai conti di adempimento degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 o, se ciò non è possibile, in parti uguali dai conti di adempimento degli anni 2023, 2024 e 2025 o, se ciò non è possibile, in parti uguali dai conti di adempimento degli anni 2024 e 2025 o, se ciò non è possibile, dal conto di adempimento 2025.
3. In conseguenza del paragrafo 2, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione ricalcoli il valore relativo allo stato di adempimento del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro, tenendo conto dei quantitativi di AEA trasferiti.
4. Se il valore relativo allo stato di adempimento del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro, determinato a norma del paragrafo 1, è positivo, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione trasferisca tutte le LRU rimanenti al conto unionale di adempimento LULUCF.
5. Se nel secondo periodo di adempimento LULUCF il bilancio fissato per lo Stato membro non è da esso rispettato, ricalcolato se necessario a norma dell’articolo 59 duovicies, paragrafo 4, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione trasferisca un quantitativo pari alla quantità (espressa in tonnellate di biossido di carbonio equivalente) delle emissioni nette di gas a effetto serra in eccesso o degli assorbimenti netti contabilizzati come emissioni, moltiplicata per un fattore 1,08, al valore delle emissioni nette di gas a effetto serra comunicato dallo Stato membro nel 2032 per il 2030 di cui all’allegato II bis, colonna C, del regolamento (UE) 2018/841.»;
8)
all’articolo 70, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione esegua i controlli automatici di tutte le procedure tenendo conto delle specifiche tecniche e di scambio dei dati di cui all’articolo 75, al fine di individuare, nella procedura proposta, eventuali irregolarità o difformità rispetto ai requisiti della direttiva 2003/87/CE, dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842 e del presente regolamento.»
;
9)
gli allegati I e XIII del regolamento delegato (UE) 2019/1122 sono modificati conformemente agli allegati I e II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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