Art. 6
Comunicazioni relative alle importazioni
In vigore dal 6 gen 2026
Comunicazioni relative alle importazioni
Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Stato membro del primo luogo di immagazzinamento fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni relative al numero di partite introdotte nel suo territorio e una relazione sui controlli di cui all’ effettuati tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente.
Storico versioni
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