Art. 3 · Paesi associati

Art. 3

Paesi associati

In vigore dal 19 dic 2025
Il regolamento (UE) 2021/697 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Paesi associati Il Fondo è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi (paesi associati): a) i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo; b) l’Ucraina, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo di associazione UE-Ucraina.» ; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Sostegno alle tecnologie innovative per la difesa 1.   Il Fondo sostiene azioni che sono propizie allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa nei settori di intervento definiti nei programmi di lavoro di cui all’articolo 24. 2.   I programmi di lavoro stabiliscono le forme di finanziamento, i criteri e le procedure di selezione e di aggiudicazione e le modalità di attuazione più appropriati per le tecnologie innovative per la difesa.» ; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis Finanziamento cumulativo e trasferimento di risorse 1.   Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito di un altro programma dell’Unione può ricevere un contributo anche dal Fondo, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le norme del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno. 2.   Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al Fondo alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono eseguite a beneficio dello Stato membro interessato e in conformità delle norme del Fondo. 3.   Le risorse trasferite in conformità del paragrafo 2 del presente articolo possono, in deroga all’articolo 13, paragrafo 2, essere utilizzate per contribuire al finanziamento di azioni ammissibili di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettere da e) a h), fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili. 4.   Qualora la Commissione non abbia assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite in conformità del paragrafo 2 del presente articolo e in ogni caso entro il 30 settembre 2027, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060. 5.   Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono fornire contributi finanziari supplementari al Fondo. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) o e), o dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. (*4)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj)." (*5)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»."
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