Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 dic 2025
Il regolamento (UE) 2021/695 è così modificato: 1) all’articolo 46 è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   In deroga all’articolo 212, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), i rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati, le entrate e gli importi non utilizzati, al netto delle commissioni e dei costi, dei finanziamenti misti del CEI per il progetto pilota del CEI nell’ambito di Orizzonte 2020, sono considerati entrate con destinazione specifica interne, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e dell’articolo 21, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, e il limite temporale di due anni di cui all’articolo 212, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 si applica a decorrere dal 23 dicembre 2025. (*2)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;" 2) l’articolo 48 è così modificato: a) al paragrafo 1, sono inseriti i commi seguenti dopo il secondo comma: «In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, il sostegno di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), del presente paragrafo può includere potenziali applicazioni a duplice uso, sviluppando nel contempo l’utilizzo a fini civili. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, il sostegno di cui al secondo comma, lettera d), del presente paragrafo può includere l’innovazione nel settore delle tecnologie critiche di difesa di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2024/795, promuovendo nel contempo, se del caso, innovazioni potenzialmente a duplice uso.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   L’applicazione delle deroghe all’articolo 7, paragrafo 1, di cui al paragrafo 1 del presente articolo è inclusa nel monitoraggio del programma da parte della Commissione a norma dell’articolo 50.» ; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il beneficiario dell’Acceleratore è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o, in casi eccezionali, una piccola impresa a media capitalizzazione che intenda espandere la propria attività, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. Per quanto riguarda il sostegno all’innovazione nel settore delle tecnologie critiche di difesa a norma del paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del presente articolo, la partecipazione è limitata ai soggetti giuridici stabiliti nell’Unione, in Ucraina o in un membro del SEE associato a Orizzonte Europa. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti giuridici controllati direttamente o indirettamente da un paese terzo diverso dall’Ucraina o da un membro del SEE associato a Orizzonte Europa, o da soggetti giuridici di tale paese terzo. In deroga al secondo comma, un soggetto giuridico stabilito nell’Unione o in un membro del SEE associato a Orizzonte Europa e controllato da un paese terzo diverso dall’Ucraina o da un membro del SEE associato a Orizzonte Europa, o da un soggetto giuridico di un paese terzo diverso dall’Ucraina o da un membro del SEE associato a Orizzonte Europa, è ammissibile quale beneficiario a norma del paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che siano messe a disposizione della Commissione talune garanzie. Tali garanzie sono approvate secondo le procedure nazionali dello Stato membro o del membro del SEE associato a Orizzonte Europa in cui è stabilito il soggetto giuridico, ad esempio misure adeguate a norma dei controlli definiti all’, punto 3), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). Tali garanzie assicurano che il sostegno a tale soggetto giuridico non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, quali stabiliti nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V TUE, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato. Per quanto riguarda il sostegno a norma del paragrafo 1, secondo comma, lettera a), b) o c), del presente articolo con potenziali applicazioni a duplice uso, il programma di lavoro può prevedere la possibilità di limitare la partecipazione ai soggetti giuridici stabiliti solo negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in determinati paesi associati in aggiunta agli Stati membri. Ogni limitazione della partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in paesi associati che sono membri del SEE deve essere conforme ai termini e alle condizioni dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Per motivi debitamente giustificati ed eccezionali, al fine di garantire la tutela degli interessi strategici dell’Unione e dei suoi Stati membri, il programma di lavoro può anche escludere da singoli inviti a presentare proposte la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione o in paesi associati direttamente o indirettamente controllati da paesi terzi non associati o da soggetti giuridici di paesi terzi non associati, o subordinare la loro partecipazione alle condizioni stabilite nel programma di lavoro. La proposta può essere presentata dal beneficiario o, previo accordo di quest’ultimo, da una o più persone fisiche o soggetti giuridici che intendano creare o sostenere tale beneficiario. In quest’ultimo caso, l’accordo di finanziamento è firmato solo con il beneficiario. (*3)  Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).»."
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