Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 dic 2025
Il regolamento (UE) 2021/694 è così modificato: 1) all’, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente: «c) sostenere e accelerare progetti, servizi, competenze e applicazioni a duplice uso, rafforzando la resilienza della società.» ; 2) all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «d) implementare e gestire fabbriche di IA e gigafabbriche di IA di nuova generazione specializzate nello sviluppo, nell’addestramento e nella gestione dei più complessi modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, compresi l’hardware e il software necessari per tale implementazione.» ; 3) l’ è modificato come segue: a) al paragrafo 1, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: «e) migliorare la resilienza alle minacce informatiche e ibride contro le infrastrutture digitali critiche e agli attacchi informatici, contribuire a sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi e una migliore conoscenza dei processi di cibersicurezza, sostenere le organizzazioni pubbliche e private nel conseguimento di livelli basilari di cibersicurezza, ad esempio mediante l’introduzione di crittografia end-to-end dei dati e aggiornamenti del software; f) migliorare la cooperazione tra il settore civile e il settore della difesa per quanto riguarda i progetti, i servizi, le competenze e le applicazioni a duplice uso nell’ambito della cibersicurezza, compreso lo sviluppo di tecnologie di cibersicurezza adattate alle infrastrutture per la difesa, in conformità del regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (*1)  Regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento (GU L 202 dell’8.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/887/oj).»;" ;»; b) il paragrafo 2 e sostituito dal seguente: «2.   Le azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico 3 sono attuate principalmente mediante il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento in conformità del regolamento (UE) 2021/887. Tuttavia, la riserva dell’UE per la cibersicurezza è attuata dalla Commissione e, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/38, dall’ENISA.». 4) all’articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) sostenere il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l’assistenza, l’istruzione, la giustizia, le dogane, la protezione civile, la difesa, i trasporti, la mobilità, l’energia, l’ambiente e i settori culturali e creativi, tra cui le pertinenti imprese stabilite all’interno dell’Unione, affinché implementino e accedano in modo efficace alle tecnologie digitali più avanzate, quali l’HPC, le tecnologie quantistiche, l’IA e la cibersicurezza;» ; 5) all’articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico 3 né ad azioni incentrate su tecnologie potenzialmente a duplice uso nell’ambito di qualsiasi obiettivo specifico per ragioni di sicurezza debitamente giustificate. In tali casi, gli inviti a presentare proposte e i bandi d’appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri. Tali restrizioni possono essere applicate all’accesso alle capacità implementate nell’ambito di tali inviti e bandi. Tali restrizioni sono proporzionate e applicate solo ove strettamente necessario.» ; 6) all’articolo 20, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «d) per gli inviti a presentare proposte destinati a sostenere tecnologie, servizi, competenze o applicazioni a duplice uso, la dimensione transeuropea del progetto.» ; 7) all’allegato I, obiettivo specifico 5, parte I, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4.   Trasporti, mobilità, energia e ambiente Implementare le soluzioni e le infrastrutture decentralizzate necessarie per le applicazioni digitali su vasta scala, come la guida connessa e automatizzata, i veicoli aerei, terrestri, di superficie e subacquei senza equipaggio, i concetti di mobilità intelligente, le città intelligenti, i territori rurali intelligenti o le regioni ultraperiferiche, a sostegno delle politiche dei trasporti, dell’energia e dell’ambiente e in raccordo con le azioni tese alla digitalizzazione dei settori dei trasporti e dell’energia a titolo del meccanismo per collegare l’Europa.».
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