Art. 4
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 19 dic 2025
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’, punto 32), e l’, punti 1), 2), 3), 4), lettera a), 5), 6)], 8), 9), 10), 13), 23) e 24) si applicano per quanto riguarda l’esercizio finanziario agricolo 2025 e tutti i successivi esercizi finanziari agricoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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