Art. 3
Disposizioni transitorie e deroghe
In vigore dal 19 dic 2025
Disposizioni transitorie e deroghe
1. Le approvazioni delle domande di modifica dei piani strategici della PAC presentate alla Commissione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinate dall’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 applicabile al momento della presentazione di tali domande.
2. Le modifiche dei piani strategici della PAC notificate alla Commissione a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115 ma non approvate dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento vengono incluse nella domanda successiva di modifica strategica del piano strategico della PAC presentata a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, come modificato dal presente regolamento.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 102 del regolamento (UE) 2021/2116 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per tenere conto della soppressione, da parte del presente regolamento, dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che aggiornano il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per tenere conto della soppressione, da parte del presente regolamento, dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116.
Storico versioni
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