Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115
In vigore dal 19 dic 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115
Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 3, lettera c), il primo comma è sostituito dal seguente:
«
“prato permanente e pascolo permanente” (congiuntamente denominati “prato permanente”): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda da cinque anni o più oppure, ove gli Stati membri decidano in tal senso, da sette anni o più e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più oppure da sette anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.
Gli Stati membri possono decidere che un terreno classificato come seminativo al 1o gennaio 2026 rimanga classificato come seminativo e non sia classificato come prato permanente anche se il periodo di cui al primo comma è scaduto e il terreno non è stato arato, lavorato o riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio.»
;
2)
all’articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In particolare, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali e i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici sono conformi ai criteri dei punti dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC elencati nell’allegato II del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC elencati nell’allegato II del presente regolamento sono indicativi e tali interventi possono invece attenersi a un punto dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC che non è elencato nell’allegato II del presente regolamento, se precisato e spiegato nel piano strategico della PAC.»
;
3)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se intende aumentare gli output previsti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel suo piano strategico della PAC approvato dalla Commissione, uno Stato membro comunica alla Commissione gli output previsti riveduti, in conformità dell’articolo 119, paragrafo 9, prima del 1o gennaio dell’anno precedente l’anno di domanda in questione.»
;
b)
al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ciascuno Stato membro interessato presenta una notifica a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, con il coefficiente di riduzione di cui al secondo comma del presente paragrafo entro il 31 marzo dell’anno precedente l’anno di domanda in questione.»
;
4)
all’articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il sistema di condizionalità non si applica ai beneficiari dei pagamenti di cui all’articolo 28.»
;
5)
l’articolo 13 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:
«Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell’allegato III del presente regolamento in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all’, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all’, punto 11, di tale regolamento.
Tenendo conto dell’onere amministrativo dei controlli, gli Stati membri possono decidere che solo gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848, la cui intera azienda è costituita da unità di produzione biologica, quali definite all’, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, o da unità di produzione in conversione, quali definite all’, punto 11, di tale regolamento, o da entrambe tali unità di produzione, sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell’allegato III del presente regolamento.
Nel definire le proprie norme gli Stati membri possono, se del caso, fissare gli elementi di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente regolamento, in modo che siano coerenti con i requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e non vadano al di là di questi, purché tali requisiti obbligatori nazionali esistenti siano conformi alle norme BCAA elencate nell’allegato III del presente regolamento.
(*1) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).»;"
b)
il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:
«2 bis. Nell’attuare le norme minime definite a norma dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee ai requisiti di tali norme minime in caso di condizioni meteorologiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di conformarsi a tali requisiti in un determinato anno. Tali deroghe temporanee sono limitate, nel loro campo di applicazione, agli agricoltori e altri beneficiari o zone colpiti da tali condizioni meteorologiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi, e sono applicate dagli Stati membri solo per il periodo strettamente necessario.»
;
6)
l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
Contributo agli strumenti di gestione del rischio
In deroga all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, uno Stato membro può decidere di assegnare fino al 3 % dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore come contributo dell’agricoltore agli strumenti di gestione del rischio.
Gli Stati membri che decidono di utilizzare tale disposizione la applicano a tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti in un determinato anno. In alternativa, gli Stati membri possono decidere di applicarla agli agricoltori per i quali esiste uno strumento di gestione del rischio in un determinato anno se ciò corrisponde meglio allo strumento di gestione del rischio esistente.»
;
7)
l’articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Pagamenti per i piccoli agricoltori
1. Gli Stati membri possono concedere un pagamento ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, mediante una somma forfettaria o importi per ettaro, in sostituzione dei pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.
2. In deroga al paragrafo 1, nei piani strategici della PAC gli Stati membri possono decidere che il pagamento ai piccoli agricoltori di cui a tale paragrafo non sostituisca i pagamenti diretti effettuati per sostenere i regimi ecologici istituiti a norma dell’articolo 31.
3. Il pagamento annuale per ciascun agricoltore di cui al paragrafo 1 non è superiore a 3 000 EUR.
4. Gli Stati membri possono decidere di fissare importi forfettari o importi per ettaro diversi in funzione di diverse soglie basate sulla superficie.»
;
8)
l’articolo 31 è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è così modificato:
i)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell’Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.»
;
ii)
è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di escludere dal requisito di cui al primo comma, lettera a), le norme BCAA 2 e 9 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.»
;
b)
il paragrafo 7 è così modificato:
i)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, i pagamenti concessi a norma della lettera b) del medesimo comma per impegni in materia di benessere degli animali, impegni in materia di contrasto alla resistenza antimicrobica, impegni per pratiche agricole benefiche per il clima e impegni ad adottare o mantenere le pratiche e i metodi di produzione biologica definiti al regolamento (UE) 2018/848 possono anche assumere la forma di un pagamento annuale per le unità di bovino adulto.»
;
ii)
è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, i pagamenti concessi a norma della lettera b) del medesimo comma possono, se del caso, assumere la forma di un pagamento annuale per gli alveari. Ai fini della presente deroga si applica la definizione di “alveare” figurante nell’atto delegato di cui all’articolo 56, lettera b).»
;
9)
l’articolo 48 è sostituito dal seguente:
«Articolo 48
Pianificazione e rendicontazione a livello di programma operativo
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 102, l’articolo 111, lettere g) e h), l’articolo 112, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 134 si applicano per i tipi di interventi nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), d), e) e f), a livello dei programmi operativi, anziché a livello di intervento. La pianificazione e la rendicontazione per tali tipi di intervento sono altresì effettuate a livello dei programmi operativi.»
;
10)
all’articolo 49, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 42, lettera a), gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 46. Gli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere da d) a i) e k), coprono i prodotti freschi o trasformati, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi.»
;
11)
all’articolo 52, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Detti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali se il programma operativo comprende uno o più interventi connessi a uno degli obiettivi di cui all’articolo 46, lettera d), e), f), h), i) o j), a condizione che l’importo eccedente la pertinente percentuale di cui al primo comma del presente paragrafo sia utilizzato unicamente per finanziare le spese derivanti dall’attuazione di tali interventi. Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall’associazione a nome dei suoi membri.»
;
12)
l’articolo 69 è così modificato:
a)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
l’insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, l’avvio di imprese rurali e lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole;»
;
b)
è aggiunta la lettera seguente:
«i)
pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.»
;
13)
l’articolo 70 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell’Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.»
;
ii)
è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di escludere dal requisito di cui al primo comma, lettera a), le norme BCAA 2 e 9 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.»
;
b)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Se il sostegno a norma del presente articolo è concesso per impegni agro-climatico-ambientali o per impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica definiti nel regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro o, se del caso, per alveare, come definito nell’atto delegato di cui all’articolo 56, lettera b), del presente regolamento. Per gli altri impegni, gli Stati membri possono applicare unità di misura diverse dall’ettaro. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo sotto forma di importo forfettario.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, il sostegno per impegni agro-climatico-ambientali o per impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica definiti nel regolamento (UE) 2018/848 può assumere la forma di un pagamento per le unità di bestiame adulto.»
;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«11. Qualora uno Stato membro abbia adottato la decisione di cui all’, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, lo stesso garantisce che tale decisione non incida sugli impegni pluriennali in corso assunti a norma del presente articolo.»
;
14)
all’articolo 72, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di includere nel calcolo i costi aggiuntivi e il mancato guadagno relativi agli svantaggi risultanti dal rispetto della norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.»
;
15)
l’articolo 73 è così modificato:
a)
al paragrafo 3, primo comma, lettera d), è aggiunto il punto seguente:
«v)
allevare bovini, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico o di preservare razze rare o locali;»
;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora il diritto dell’Unione conduca all’imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 36 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda.
Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, il sostegno agli investimenti per rispettare tali requisiti del diritto dell’Unione può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all’articolo 75, paragrafo 3.»
;
16)
l’articolo 75 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori, avvio di imprese rurali e sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole»
;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l’insediamento dei giovani agricoltori e per l’avvio di nuove imprese rurali, compreso l’insediamento di nuovi agricoltori, e per lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2.»
;
c)
al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:
«d)
lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, determinato dagli Stati membri a norma dell’articolo 73, paragrafo 4, secondo comma, lettera b).»
;
d)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato:
a)
a un importo massimo di aiuto pari a 100 000 EUR per le attività di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c);
b)
a un importo massimo di aiuto pari a 75 000 EUR per le attività di cui al paragrafo 2, lettera d).
Il sostegno può essere differenziato in base a criteri oggettivi.»
;
17)
all’articolo 76, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell’agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell’azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica assicurata.
Qualora i metodi di calcolo di cui al primo comma non siano adeguati, gli Stati membri possono valutare le perdite sulla base della produzione o del reddito medi annui dell’agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
Gli Stati membri possono applicare un’adeguata valutazione alternativa per calcolare le perdite per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori.»
;
18)
all’articolo 77, paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
la creazione di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali al 10 % della produzione annuale commercializzata del gruppo o dell’organizzazione, con un massimo di 500 000 EUR nel corso del periodo di programmazione che termina il 31 dicembre 2027; tale sostegno è decrescente e limitato ai primi cinque anni successivi al riconoscimento.»
;
19)
al titolo III, capo IV, sezione 1, è aggiunto l’articolo seguente:
«Articolo 78 bis
Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici
1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori in attività colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell’attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.
2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un’avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (*2) o le misure adottate in relazione a una malattia emergente conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell’agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell’attività dell’azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato agli agricoltori maggiormente colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, determinando le condizioni di ammissibilità sulla base degli elementi di prova disponibili.
4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che sono coperti da un regime assicurativo o da un altro strumento di gestione del rischio. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.
5. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione degli interventi di cui al presente articolo con altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o regimi assicurativi privati.
6. In deroga all’articolo 111, primo comma, le lettere h) e i) di tale comma non si applicano al sostegno nell’ambito di questo tipo di intervento.
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).»;"
20)
all’articolo 79, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Previa consultazione del comitato di monitoraggio di cui all’articolo 124 (“comitato di monitoraggio”), l’autorità di gestione nazionale, le autorità di gestione regionali, se del caso, o gli organismi intermedi designati definiscono i criteri di selezione per gli interventi nell’ambito dei seguenti tipi di intervento: investimenti, insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, avvio di nuove imprese rurali, sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, cooperazione, scambio di conoscenze e diffusione di informazioni. Tali criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi.»
;
21)
l’articolo 80 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se il sostegno è concesso sotto forma di strumenti finanziari, si applicano le definizioni di “strumento finanziario”, “prodotto finanziario”, “destinatario finale”, “fondo di partecipazione”, “fondo specifico”, “effetto leva”, “coefficiente di moltiplicazione”, “costi di gestione” e “commissioni di gestione” di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060 e le disposizioni di cui al titolo V, capo II, sezione II, di tale regolamento e il punto II del relativo allegato XIII.»
;
b)
al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE, l’importo totale del sostegno per il capitale circolante fornito a un destinatario finale non supera un equivalente sovvenzione lordo di 300 000 EUR nell’arco di tre anni.»
;
c)
al paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:
«L’imposta sul valore aggiunto (“IVA”) è una spesa ammissibile per gli investimenti effettuati dai destinatari finali nel contesto di strumenti finanziari. Se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con il sostegno del programma sotto forma di sovvenzione di cui all’articolo 58, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, l’IVA non è una spesa ammissibile per la parte del costo dell’investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzione, tranne nel caso in cui l’IVA sul costo dell’investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale in materia di IVA.»
;
22)
l’articolo 81 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri possono assegnare, nella proposta di piano strategico della PAC di cui all’articolo 118 o nella domanda di modifica di un piano strategico della PAC di cui all’articolo 119, un importo fino a un massimo del 3 % della dotazione iniziale del FEASR al piano strategico della PAC da fornire a InvestEU e attuato tramite la garanzia dell’Unione o lo strumento finanziario InvestEU di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) 2021/523 e il polo di consulenza InvestEU. Il piano strategico della PAC contiene una motivazione del ricorso a InvestEU e il suo contributo al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici indicati all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento e scelti nell’ambito del piano strategico della PAC.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è impiegato per creare la dotazione della parte della garanzia dell’Unione o per il finanziamento nell’ambito dello strumento finanziario InvestEU che si riferisce al comparto dello Stato membro e per il polo di consulenza InvestEU, una volta concluso l’accordo di contribuzione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, o all’articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/523. Gli impegni di bilancio dell’Unione per ciascun accordo di contribuzione possono essere assunti dalla Commissione in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027.»
;
c)
al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se un accordo di contribuzione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, o all’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/523 per l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato al piano strategico della PAC non è stato concluso dopo l’adozione della decisione di esecuzione della Commissione che approva tale piano strategico della PAC conformemente all’articolo 118 del presente regolamento, l’importo corrispondente è riassegnato nel piano strategico della PAC a seguito dell’approvazione di una domanda di modifica da parte dello Stato membro presentata conformemente all’articolo 119 del presente regolamento.»
;
d)
i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Se entro dodici mesi dall’approvazione dell’accordo di contribuzione non è stato concluso un accordo di garanzia di cui all’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, o all’articolo 10 bis, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/523, l’accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo.
Laddove la partecipazione di uno Stato membro a InvestEU sia interrotta, gli importi in questione versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione o assegnati nell’ambitodello strumento finanziario InvestEU sono recuperati sotto forma di entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e lo Stato membro presenta una domanda di modifica del suo piano strategico della PAC per utilizzare gli importi recuperati e gli importi assegnati agli anni civili futuri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
La cessazione o la modifica dell’accordo di contribuzione è conclusa contestualmente all’adozione di una decisione di esecuzione della Commissione che approva la pertinente modifica del piano strategico della PAC al più tardi il 31 dicembre 2026.
6. Se un accordo di garanzia di cui all’articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, o all’articolo 10 bis, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/523, non è stato debitamente attuato nel periodo convenuto nell’accordo, ma è stato attuato non oltre quattro anni dalla firma dell’accordo stesso, esso è modificato. Lo Stato membro può chiedere che gli importi versati a titolo di contributo alla garanzia dell’Unione o allo strumento finanziario InvestEU ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e impegnati nell’accordo di garanzia, ma non riservati a copertura di prestiti, investimenti azionari o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5 del presente articolo.
7. Le risorse generate dagli importi dei contributi alla garanzia dell’Unione o ad essi imputabili a norma del presente articolo sono messe a disposizione dello Stato membro in conformità dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/523 e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo od obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio. Le risorse generate dagli importi dei contributi allo strumento finanziario InvestEU o ad essi imputabili a norma del presente articolo sono messe a disposizione dello Stato membro conformemente all’accordo di contribuzione e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.»
;
23)
all’articolo 83, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:
«b bis)
conformemente ai metodi di calcolo stabiliti a norma degli articoli 54 e 55, e dell’articolo 56, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060;»
;
24)
all’articolo 86, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEAGA dalla data di decorrenza degli effetti della modifica stabilita dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 119, paragrafo 8, ma non prima della data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione o della data della notifica alla Commissione di cui all’articolo 119, paragrafo 9.
3. Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione ovvero dalla data di notifica di cui all’articolo 119, paragrafo 9.
In deroga al primo comma del presente paragrafo e al secondo comma del paragrafo 4, del presente articolo, il piano strategico della PAC può disporre che in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, l’ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR relative a modifiche del piano strategico della PAC possa decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento.»
;
25)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 96 bis
Dotazioni finanziarie massime per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici
1. L’importo massimo per ciascuno Stato membro che può essere riservato ai pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui all’articolo 78 bis è limitato agli importi annui che figurano nell’allegato XV.
2. La spesa totale del FEASR per i pagamenti in caso di crisi di cui all’articolo 78 bis non supera la somma delle dotazioni finanziarie indicative per tale tipo di intervento per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, stabilite dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell’articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvate dalla Commissione a norma dell’articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione.»
;
26)
all’articolo 103 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 228/2013, gli Stati membri con regioni ultraperiferiche a norma dell’articolo 349 TFUE possono decidere, in una domanda di modifica strategica di un piano strategico della PAC di cui all’articolo 119 del presente regolamento, di trasferire fino al 25 % dell’importo previsto nei rispettivi piani strategici della PAC per le loro regioni ultraperiferiche, che fa parte dell’importo loro assegnato per lo sviluppo rurale per l’esercizio finanziario 2027 a norma dell’allegato XI del presente regolamento, ai loro programmi POSEI istituiti a norma del regolamento (UE) n. 228/2013, al fine di rafforzare gli stessi. Tale domanda di modifica strategica contiene una motivazione a sostegno di tale trasferimento e ne illustra il contributo al conseguimento degli obiettivi specifici indicati all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
Se uno Stato membro effettua un trasferimento a norma del primo comma del presente paragrafo, i relativi importi annui massimi di cui all’articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 228/2013 per l’esercizio finanziario 2027 si considerano maggiorati dell’importo specifico trasferito una volta che la modifica del piano strategico della PAC è stata approvata dalla Commissione.»
;
27)
all’articolo 111, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La lettera e) del primo comma non si applica al tipo di intervento nel settore dell’apicoltura di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), e da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettere da h) a k), né alle azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all’articolo 77 né agli interventi per i tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui all’articolo 78 bis.»
;
28)
l’articolo 119 è sostituito dal seguente:
«Articolo 119
Modifiche dei piani strategici della PAC
1. Gli Stati membri possono modificare i propri piani strategici della PAC. Essi presentano le domande di modifica strategica a norma del paragrafo 2 o notificando la modifica a norma del paragrafo 9.
2. Le domande di modifiche strategiche dei loro piani strategici della PAC sono presentate alla Commissione. Si considerano strategiche le seguenti modifiche ai piani strategici della PAC:
a)
le modifiche che introducono nuovi interventi o sopprimono interventi dai piani strategici della PAC;
b)
le modifiche che comportano modifiche dei target intermedi o finali nell’ambito degli indicatori di risultato contrassegnati da “RE” nell’allegato I;
c)
le modifiche relative all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 88, paragrafo 7, agli articoli da 92 a 98 o all’articolo 103, paragrafi 1, 5 e 6;
d)
le modifiche dei target finali e dei piani finanziari contenuti nel piano strategico della PAC di cui all’articolo 112, comprese le modifiche del contributo del FEASR a InvestEU di cui all’articolo 81, le modifiche del contributo totale del FEASR a ciascun tipo di intervento per l’intero periodo coperto dal piano strategico della PAC o le modifiche relative ai tassi di partecipazione del FEASR di cui all’articolo 91.
Le domande di modifiche strategiche sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l’impatto previsto delle modifiche ai piani strategici della PAC sul raggiungimento degli obiettivi specifici fissati all’articolo 6, paragrafi 1 e 2. Sono corredate del piano strategico della PAC modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati.
3. La Commissione valuta la coerenza delle modifiche strategiche con il presente regolamento e con il regolamento (UE) 2021/2116, nonché con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma degli stessi e l’effettivo contributo delle modifiche strategiche al conseguimento degli obiettivi specifici.
4. La Commissione approva la domanda di modifica strategica richiesta, a condizione che siano state presentate le informazioni necessarie dallo Stato membro interessato e che la modifica strategica sia compatibile con il presente regolamento e con il regolamento (UE) 2021/2116, come pure con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma degli stessi.
5. La Commissione formula osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica strategica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.
6. La Commissione approva la domanda di modifica strategica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.
7. La domanda di modifica strategica può essere presentata due volte per anno civile, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente regolamento o definite dalla Commissione conformemente all’articolo 122. Possono inoltre essere presentate tre ulteriori domande di modifica strategica durante il periodo di validità del piano strategico della PAC. Il presente paragrafo non si applica alle domande di modifica intese a presentare gli elementi mancanti del piano strategico della PAC in conformità dell’articolo 118, paragrafo 5.
Una domanda di modifica strategica relativa all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 88, paragrafo 7, o all’articolo 103, paragrafi 5 e 6, non rientra nella limitazione di cui al primo comma del presente paragrafo.
8. Una modifica strategica relativa all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 88, paragrafo 7, o all’articolo 103, paragrafo 1, in relazione al FEAGA ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’approvazione della domanda di modifica strategica da parte della Commissione e a seguito della corrispondente modifica delle dotazioni conformemente all’articolo 87, paragrafo 2.
Una modifica strategica relativa all’articolo 103, paragrafo 1 o 6, in relazione al FEASR ha effetto dopo l’approvazione della domanda di tale modifica strategica da parte della Commissione e a seguito della corrispondente modifica delle dotazioni conformemente all’articolo 89, paragrafo 4.
Una modifica strategica relativa al FEAGA, diversa dalle modifiche di cui al primo comma del presente paragrafo, ha effetto a decorrere da una data stabilita dallo Stato membro che non sia tuttavia antecedente alla data di presentazione alla Commissione di tale domanda di modifica. Gli Stati membri possono fissare, per i diversi elementi della modifica strategica, date di decorrenza degli effetti diverse. Qualora la modifica strategica possa porre gli agricoltori interessati in una situazione meno favorevole di quella di cui beneficiavano prima della modifica, gli Stati membri tengono conto, nello stabilire la data di decorrenza degli effetti della modifica, della necessità che gli agricoltori e gli altri beneficiari dispongano di tempo sufficiente per tenere conto della modifica. La data prevista di decorrenza degli effetti della modifica strategica in relazione al FEAGA è indicata dallo Stato membro nella domanda di modifica strategica ed è soggetta all’approvazione della Commissione conformemente al paragrafo 10 del presente articolo.
9. Gli Stati membri possono, in qualsiasi momento, apportare e applicare ai propri piani strategici della PAC modifiche diverse dalle modifiche strategiche. Essi notificano alla Commissione tali altre modifiche entro il momento in cui iniziano ad applicarle e le aggiungono al piano strategico della PAC modificato presentato insieme alla successiva domanda di modifica strategica conformemente al paragrafo 2.
Qualora siano introdotte modifiche in relazione alle norme BCAA 1 e 4, gli Stati membri garantiscono che tali modifiche non mettono a rischio gli obiettivi ambientali e climatici relativi, se del caso, alla conservazione dei prati permanenti o alla protezione dei corsi d’acqua dall’inquinamento e forniscono una giustificazione specifica.
Se la Commissione non si oppone alle modifiche notificate entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della notifica, le modifiche hanno effetti giuridici a decorrere dalla data di presentazione della notifica. La Commissione si oppone a una modifica notificata se ritiene che essa non sia compatibile con il presente regolamento o con il regolamento (UE) 2021/2116, o con gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma degli stessi.
Le modifiche notificate alle quali la Commissione si è opposta non producono effetti giuridici e lo Stato membro le elimina dal piano strategico della PAC modificato presentato a norma del primo comma del presente paragrafo. Le spese risultanti da tali modifiche non sono ammissibili a un contributo del FEASR o del FEAGA. Lo Stato membro può presentare tali modifiche alla Commissione per l’approvazione in una richiesta di modifica strategica di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le norme relative all’approvazione delle modifiche strategiche di cui ai paragrafi da 2 a 8 e ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo si applicano mutatis mutandis all’approvazione delle modifiche alle quali la Commissione si è opposta in conformità del secondo comma del presente paragrafo. L’articolo 121 si applica mutatis mutandis alle azioni della Commissione a norma del presente paragrafo.
10. Ciascuna modifica strategica è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all’articolo 153.
11. Fatto salvo l’articolo 86, le modifiche strategiche hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.
12. Le correzioni puramente materiali o di errori palesi o puramente redazionali che non incidono sull’attuazione della politica né sull’intervento non sono considerate domande di modifica o notifiche ai sensi del presente articolo. Gli Stati membri informano la Commissione di tali correzioni.»
;
29)
l’articolo 120 è soppresso;
30)
all’articolo 122, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
le procedure e i termini per la presentazione delle domande di modifica strategica dei piani strategici della PAC e per le notifiche delle modifiche dei piani strategici della PAC;»
;
31)
all’articolo 124, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
eventuali proposte dell’autorità di gestione per la modifica di un piano strategico della PAC e, per quanto riguarda una proposta di modifica di un piano strategico della PAC relativo al FEAGA, la data di decorrenza degli effetti della modifica proposta dall’autorità di gestione a norma dell’articolo 119, paragrafo 8.»
;
32)
l’articolo 134 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per essere ricevibile, la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione contiene tutte le informazioni previste ai paragrafi 4, 5, 7 e 10. Ove la Commissione non comunichi agli Stati membri interessati che la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, tale relazione si considera ricevibile.»
;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le informazioni quantitative di cui al paragrafo 4 includono:
a)
gli output realizzati conseguiti entro la fine dell’esercizio finanziario precedente;
b)
la spesa lorda alla fine dell’esercizio finanziario pertinente per gli output di cui alla lettera a) del presente comma, prima dell’applicazione di eventuali sanzioni o altre riduzioni e, nel caso del FEASR, tenendo conto della riassegnazione di fondi esclusi o recuperati a norma dell’articolo 57 del regolamento (UE) 2021/2116;
c)
il rapporto tra la spesa lorda di cui alla lettera b) del presente comma e i pertinenti output realizzati di cui alla lettera a) del presente comma (“importo unitario realizzato”);
d)
i risultati e la distanza dai corrispondenti target intermedi fissati in conformità dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a).
Le informazioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), del presente paragrafo, sono ripartite per importo unitario come illustrato nel piano strategico della PAC a norma dell’articolo 111, primo comma, lettera h). Per gli indicatori di output che sono indicati nell’allegato I come utilizzati esclusivamente a fini di monitoraggio, sono incluse solo le informazioni di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo.»
;
c)
il paragrafo 6 è soppresso;
d)
al paragrafo 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
eventuali problematiche che incidono sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi, fornendo le giustificazioni di cui all’articolo 135 o, ove opportuno, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate.»
;
e)
i paragrafi 8 e 9 sono soppressi;
f)
al paragrafo 10, il secondo comma è soppresso;
g)
il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
«13. La Commissione può formulare osservazioni sulle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione ricevibili entro un mese dal giorno in cui la Commissione informa gli Stati membri della loro ricevibilità. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s’intende accettata. L’articolo 121 si applica mutatis mutandis.»
;
33)
all’articolo 155, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell’ambito delle misure pluriennali di cui agli articoli 22, 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o della misura di cui all’articolo 31 di tale regolamento possono essere ammissibili a un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:»
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34)
l’articolo 159 è soppresso;
35)
gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento;
36)
il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XV.
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