Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 dic 2025
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di colina, in ogni forma e di ogni purezza, con o senza supporto, con un tenore minimo, in peso, di cloruro di colina del 30 %, escluso il tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina con numero CAS 72556-74-2, attualmente classificato con i codici NC ex 2923 10 00 , ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 , ex 2106 ed ex 3824 99 96 (codici addizionali TARIC di cui al paragrafo 2 e all’allegato del presente regolamento) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo (%) Codice addizionale TARIC Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd., Liaocheng City, provincia di Shandong 115,9 89RB Shandong FY Feed Technology Co., Ltd., Binzhou City, provincia di Shandong 90,0 89RC Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd. Zouping City, provincia di Shandong 90,0 89RD Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 94,9 Cfr. allegato Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 115,9 89YY 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di cloruro di colina venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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