Art. 3
Misure transitorie
In vigore dal 18 dic 2025
Misure transitorie
1. L’additivo per mangimi Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840, autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, prodotti ed etichettati prima dell’8 luglio 2026 in conformità alle norme applicabili prima dell’8 gennaio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, prodotti ed etichettati prima dell’8 gennaio 2027 in conformità alle norme applicabili prima dell’8 gennaio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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