Art. 4
Misure transitorie
In vigore dal 18 dic 2025
Misure transitorie
1. Le scorte esistenti degli additivi per mangimi che figurano nell’allegato, capo I.A., possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino all’8 gennaio 2027.
2. Le premiscele prodotte con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino all’8 aprile 2027.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi, prodotti con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino all’8 gennaio 2028.
Storico versioni
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