Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 17 dic 2025
Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Komagataella phaffii DSM 25376 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con Komagataella phaffii DSM 26469, autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1090, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 7 gennaio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, prodotti ed etichettati prima del 7 gennaio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 7 gennaio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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