Art. 1
Modifiche
In vigore dal 16 dic 2025
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 2533/98 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
il punto 4) è sostituito dal seguente:
«4)
“residente”, qualsiasi operatore che abbia un centro di interesse economico prevalente nel territorio economico di un paese, come descritto nell’allegato A, capitolo 1, paragrafi 1.61 e 2.07 del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) che istituisce il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali 2010 (di seguito “SEC 2010”); in questo contesto, “posizioni transfrontaliere” e “operazioni transfrontaliere” indicano, rispettivamente, le posizioni e le operazioni in attività e/o passività di residenti degli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, nei confronti di residenti degli Stati membri non partecipanti e/o di residenti di paesi terzi;
(*1) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj).»;"
b)
il punto 6) è sostituito dal seguente:
«6)
“moneta elettronica”, un valore monetario registrato in forma elettronica, anche magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, emesso dietro ricezione di fondi al fine di effettuare operazioni di pagamento e accettato da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente;»
;
c)
sono inseriti i punti seguenti:
«13)
“condivisione” delle informazioni, mettere le informazioni a disposizione di un’altra parte, oppure consentirne l’utilizzo alla stessa parte, sulla base del diritto applicabile dalla parte che condivide o riceve le informazioni o da questa applicato, e per i fini da esso consentiti;
14)
“altra parte legittima”, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); l’autorità competente di uno Stato membro partecipante al meccanismo di vigilanza unico quale definita all’, punto 9), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*3); un’Autorità europea di vigilanza, istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) o dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), e la rispettiva autorità competente quale definita in tali regolamenti; oppure il Comitato di risoluzione unico, istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), e l’autorità nazionale di risoluzione quale definita in tale regolamento;
15)
“dati di riferimento fondamentali”, i seguenti attributi di identificazione e classificazione per persone giuridiche, filiali o unità istituzionali, se del caso: denominazione della persona giuridica, della filiale o dell’unità istituzionale, stato, data di registrazione o istituzione, indirizzo, forma giuridica, registrazione e altri numeri di identificazione, Stato membro dove la persone giuridica, la filiale o l’unità istituzionale è registrata o residente, attività che rappresentano gli oggetti della persona giuridica, della filiale o dell’unità istituzionale, come il codice NACE o una classificazione nazionale derivata da esso (in conformità alla classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8)) e della classificazione settoriale SEC 2010.
(*2) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj)."
(*3) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj)."
(*4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj)."
(*5) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj)."
(*6) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj)."
(*7) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj)."
(*8) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;"
2)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini del presente regolamento, gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono i soggetti dichiaranti seguenti:
a)
persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro e che rientrano nel settore “società finanziarie (S.12)” come definito nel SEC 2010;
b)
istituzioni postali esercitanti funzioni bancarie e di postagiro situate in uno Stato membro;
c)
persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui detengano posizioni transfrontaliere o abbiano effettuato operazioni transfrontaliere;
d)
persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui abbiano emesso titoli o moneta elettronica;
e)
persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro partecipante, nella misura in cui detengano posizioni finanziarie nei confronti dei residenti degli altri Stati membri partecipanti o abbiano eseguito operazioni finanziarie con i residenti degli altri Stati membri partecipanti;
f)
enti finanziari e imprese quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), residenti in uno Stato membro partecipante e che non rientrano nel settore “società finanziarie (S.12)” quale definito nel SEC 2010.
(*9) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).»;"
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La BCE ha la facoltà di raccogliere presso un soggetto dichiarante che rientra nell’ambito degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 2 o 3 informazioni statistiche in materia di:
a)
persone giuridiche, gruppi di persone fisiche, oppure organismi che sono controllati dai soggetti dichiaranti (di seguito “enti controllati”); o
b)
una delle filiali del soggetto dichiarante, indipendentemente dal luogo in cui è ubicata.
La BCE precisa le modalità di segnalazione delle informazioni di cui al primo comma, compresi i principi di consolidamento e di compensazione da applicare.
Ai fini delle lettere a) e b), gli enti controllati o le filiali non sono soggetti dichiaranti a pieno titolo.»
;
3)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Modalità previste per la definizione degli obblighi di segnalazione statistica
Nel definire e nell’imporre gli obblighi di segnalazione statistica, la BCE deve precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell’ambito delle categorie di operatori definite nell’. Fermo restando il rispetto dei suoi obblighi di segnalazione statistica, la BCE:
a)
utilizza le statistiche esistenti per quanto possibile;
b)
tiene conto delle norme statistiche pertinenti a livello europeo e internazionale;
c)
per determinate categorie di soggetti dichiaranti può prevedere l’esenzione totale o parziale dagli obblighi di segnalazione da essa imposti; e
d)
può tenere conto del potenziale utilizzo delle informazioni statistiche per l’assolvimento dei compiti riguardanti politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, senza fatte salve le competenze in questo ambito dell’Autorità bancaria europea istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010.
Prima di adottare un regolamento di cui all’articolo 5 in materia di nuove statistiche la BCE valuta i meriti e i costi relativi alla raccolta delle nuove informazioni statistiche in questione. In particolare, la BCE tiene conto delle caratteristiche specifiche della raccolta, del numero degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e della periodicità della segnalazione, nonché delle informazioni già in possesso delle autorità e amministrazioni statistiche, o di altri enti, organi o organismi dell’Unione o in possesso delle autorità competenti degli Stati membri, alle quali i membri del SEBC hanno diritto di accesso.»
;
4)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’obbligo di segnalare informazioni statistiche alla BCE o alle banche centrali nazionali si considera violato dai soggetti dichiaranti nei casi in cui:
a)
la BCE o la banca centrale nazionale non riceve alcuna informazione statistica entro la scadenza prevista;
b)
le informazioni statistiche sono errate, incomplete o in una forma non conforme ai requisiti imposti; oppure
c)
le informazioni statistiche non soddisfano le norme minime specificate in regolamenti o decisioni della BCE per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione statistica diversi da quelli di cui alle lettere a) o b).»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La BCE può irrogare le seguenti sanzioni a un soggetto dichiarante:
a)
in caso di infrazione di cui al paragrafo 2, lettera a), il versamento di una penalità di mora giornaliera non superiore a 30 000 EUR, per una sanzione complessiva non superiore a 500 000 EUR;
b)
in caso di infrazione di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), e al paragrafo 3, una sanzione non superiore a 500 000 EUR.»
;
5)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 7 bis
Condivisione di dati non riservati dal SEBC all’SSE
Fatto salvo l’articolo 2 bis, un membro del SEBC condivide dati non riservati, compresi i dati messi a disposizione dai titolari di dati privati, con l’SSE su richiesta, se i dati richiesti sono necessari e disponibili in forma aggregata, in settori di responsabilità condivisa o di interesse comune, e sono necessari per assolvere i compiti dell’autorità dell’SSE richiedente.»
;
6)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Protezione, utilizzo e condivisione di informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC
1. Le norme di cui al presente articolo si applicano al fine di impedire l’utilizzo e la divulgazione illeciti di informazioni statistiche riservate fornite dal soggetto dichiarante o altra persona fisica o giuridica, ente o filiale a un membro del SEBC o trasmesse all’interno del SEBC.
2. I membri del SEBC utilizzano e condividono tra di loro informazioni statistiche riservate per l’assolvimento dei compiti del SEBC, anche per lo sviluppo, la produzione o la diffusione di statistiche, oppure per aumentarne la qualità.
3. Oltre all’obbligo di cui al paragrafo 2, i membri del SEBC:
a)
possono utilizzare informazioni statistiche riservate per l’assolvimento dei loro compiti relativi alla vigilanza prudenziale;
b)
condividono informazioni statistiche riservate con altre parti legittime ai fini dell’assolvimento dei rispettivi compiti relativi alla vigilanza o alla stabilità e all’efficacia del sistema finanziario, comprese l’integrità del mercato e la tutela degli investitori.
c)
possono condividere informazioni statistiche riservate con il Meccanismo europeo di stabilità (MES) e con autorità o organi dell'Unione o degli Stati membri che non sono altre parti legittime, come segue:
i)
con il MES e con autorità o organi responsabili della vigilanza di istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie o della stabilità del sistema finanziario ai sensi della normativa nazionale, nei limiti e al livello di dettaglio necessari all'assolvimento dei rispettivi compiti;
ii)
con autorità o organi titolari di un diritto abbiano la facoltà di raccogliere tali informazioni statistiche riservate per assolvere i rispettivi compiti statutari, nella misura e al livello di dettaglio necessari per evitare che tali informazioni siano raccolte due volte dallo stesso soggetto dichiarante;
d)
condividono informazioni statistiche riservate con le autorità dell’SSE conformemente all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2;
e)
possono consentire a ricercatori affiliati a enti per la ricerca scientifica l’accesso a informazioni statistiche riservate che non consentono l’identificazione diretta di un soggetto dichiarante, di un’altra persona fisica o giuridica, di un ente o di una filiale;
f)
qualora siano banche centrali nazionali, possono utilizzare e condividere informazioni statistiche riservate per lo svolgimento delle funzioni delle banche centrali nazionali diverse da quelle specificate nello statuto, conformemente all’articolo 14.4 dello statuto;
g)
possono utilizzare o condividere informazioni statistiche riservate per altri scopi, se il soggetto dichiarante o altra persona fisica o giuridica, ente o filiale che può essere identificata ha esplicitamente dato il proprio consenso a tale utilizzo o condivisione.
4. In tutte le circostanze di cui al paragrafo 3, lettere da a) a f), le informazioni statistiche riservate non sono utilizzate o condivise a fini commerciali o fiscali o ai fini di procedimenti giudiziari, ad eccezione dei seguenti casi:
a)
procedimenti relativi all’inadempimento di un obbligo derivante da regolamenti o decisioni della BCE, compresi quelli che definiscono e impongono obblighi di segnalazione statistica; oppure
b)
i casi in cui le informazioni statistiche riservate raccolte da una banca centrale nazionale sono utilizzate a tali fini per svolgere funzioni diverse da quelle precisate nello statuto, in conformità all’articolo 14.4 dello statuto.
5. La BCE può decidere di raccogliere informazioni riservate inizialmente raccolte a fini diversi da quelli previsti dall’articolo 5 dello statuto, nei limiti e al livello di dettaglio necessari per lo sviluppo o la produzione efficiente di statistiche o per aumentarne la qualità, e se tali statistiche sono necessarie per l’assolvimento dei compiti del SEBC stabiliti nel trattato. Una volta integrate con informazioni statistiche, tali informazioni riservate sono soggette alle stesse norme che si applicano alle informazioni statistiche riservate.
6. I membri del SEBC possono condividere informazioni statistiche riservate con un soggetto dichiarante nelle seguenti circostanze:
a)
laddove le informazioni statistiche riservate sono esclusivamente dati di riferimento fondamentali e tali dati di riferimento fondamentali sono utilizzati dal soggetto dichiarante per identificare e classificare:
i)
il soggetto dichiarante,
ii)
le persone giuridiche, gli enti o le filiali del soggetto dichiarante, o
iii)
le controparti alle operazioni con il soggetto dichiarante;
b)
laddove le informazioni statistiche riservate provengono da fonti a disposizione del soggetto dichiarante, a condizione che la condivisione di tali informazioni sia necessaria per lo sviluppo, la produzione o la diffusione efficienti di statistiche o per aumentarne la qualità, o per l’assolvimento dei compiti del SEBC o dei compiti relativi alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
Tali dati di riferimento fondamentali di cui alla lettera a) possono essere condivisi con un soggetto dichiarante a condizione che la condivisione di tali dati sia necessaria per lo sviluppo, la produzione o la diffusione efficienti di statistiche europee o per aumentarne la qualità.
7. I membri del SEBC adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate. La BCE stabilisce regole comuni e applica norme minime al fine di impedire la divulgazione illecita e l’utilizzo non autorizzato delle informazioni statistiche riservate. Gli Stati membri e la BCE adottano tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle informazioni statistiche riservate, ivi inclusa l’applicazione di misure coercitive appropriate in caso d’infrazione.
8. Qualsiasi parte che riceve informazioni statistiche riservate:
a)
adotta tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate in conformità alle regole comuni e alle norme minime stabilite dalla BCE; e
b)
può trasmette ulteriormente le informazioni statistiche riservate a condizione che sia necessario per assolvere i suoi compiti statutari e con l’esplicita autorizzazione del membro del SEBC che le ha condivise. Tale autorizzazione non è richiesta per l’ulteriore trasmissione ai parlamenti nazionali da parte dei membri del MES nella misura stabilita dal diritto nazionale, a condizione che il membro del MES abbia consultato il pertinente membro del SEBC prima della trasmissione, e che lo Stato membro del parlamento nazionale che riceve le informazioni statistiche riservate dal membro del SEBC abbia adottato le misure di cui alla lettera a).
9. I soggetti dichiaranti sono informati circa gli utilizzi delle informazioni statistiche da loro fornite. A tal fine, i membri del SEBC pubblicano le informazioni sull’utilizzo delle informazioni statistiche a fini statistici o per assolvere i compiti del SEBC o i compiti relativi alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché le informazioni su altre eventuali circostanze nelle quali informazioni statistiche riservate sono utilizzate o condivise ai sensi del paragrafo 3. I soggetti dichiaranti hanno il diritto di richiedere informazioni riguardanti la base giuridica che giustifica la condivisione delle informazioni e le misure di salvaguardia introdotte.
10. Le informazioni statistiche legittimamente a disposizione del pubblico e che rimangono accessibili al pubblico ai sensi della normativa dell’Unione o nazionale non sono considerate riservate. Tali informazioni comprendono in particolare i dati sugli attributi chiave delle singole società elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione (*10).
11. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche del diritto dell’Unione o del diritto nazionale relative alla trasmissione o condivisione delle informazioni diverse dalle informazioni statistiche riservate con la BCE.
12. Il presente articolo non si applica alle informazioni statistiche riservate inizialmente trasmesse tra un’autorità dell’SSE e un membro del SEBC.
13. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che le informazioni statistiche riservate raccolte da un membro del SEBC a fini differenti o aggiuntivi rispetto a quelli concernenti gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE siano utilizzate per tali altre finalità.
14. Il presente articolo non osta a che i membri del SEBC concedano l’accesso a informazioni statistiche riservate ai prestatori di servizi al solo fine di fornire servizi funzionali all’assolvimento dei compiti per i quali tali informazioni possono essere utilizzate e condivise ai sensi del presente regolamento.
(*10) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le modalità della loro pubblicazione e riutilizzo (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj).»;"
7)
l’articolo 8 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La trasmissione delle informazioni statistiche riservate da parte di un membro del SEBC a un’autorità dell’SSE è consentita a condizione che tale trasmissione sia necessaria per l’efficiente sviluppo, produzione o diffusione o per migliorare la qualità delle statistiche europee nella rispettiva competenza del SEBC e dell’SSE e che tale esigenza sia stata giustificata.»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le informazioni statistiche che i membri del SEBC ricevono dalle autorità appartenenti all’SSE, ottenute da dati legittimamente a disposizione del pubblico che rimangono accessibili al pubblico ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, non sono considerate riservate ai fini della diffusione di statistiche ottenute a partire da tali informazioni statistiche.»
;
8)
l’articolo 8 quater è sostituito dal seguente:
«Articolo 8 quater
Protezione delle informazioni riservate sulle persone fisiche
Il presente regolamento si applica fatti salvi i regolamenti (UE) 2016/679 (*11) e (UE) 2018/1725 (*12) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(*11) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)."
(*12) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).»;"
9)
l’articolo 8 quinquies è sostituito dal seguente:
«Articolo 8 quinquies
Accesso a dati amministrativi
Allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti, le banche centrali nazionali e la BCE sono autorizzate ad accedere, utilizzare e integrare, gratuitamente, dati amministrativi provenienti da fonti pertinenti, nell’ambito dei settori di attività delle rispettive pubbliche amministrazioni, in maniera tempestiva e con sufficiente frequenza e granularità al fine dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.
Le disposizioni e le condizioni pratiche dell’effettivo accesso sono determinate, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla BCE nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.
Una volta integrati con le informazioni statistiche, i risultati statistici ottenuti sono utilizzati e condivisi come se raccolti ai sensi dell’articolo 5 dello statuto.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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