Art. 5 · Requisiti generali relativi a una licenza obbligatoria dell’Unione

Art. 5

Requisiti generali relativi a una licenza obbligatoria dell’Unione

In vigore dal 16 dic 2025
Requisiti generali relativi a una licenza obbligatoria dell’Unione 1.   La licenza obbligatoria dell’Unione: a) è non esclusiva e non alienabile, tranne con la parte dell’impresa o dell’avviamento che ha il godimento della licenza obbligatoria dell’Unione; b) ha una durata e un ambito di applicazione strettamente limitati allo scopo per il quale è concessa e all’ambito di applicazione e alla durata della modalità di crisi o di emergenza nel quadro della quale è stata concessa; c) è strettamente limitata alle attività rilevanti necessarie per garantire una fornitura adeguata di prodotti di rilevanza per le crisi nell’Unione; d) è concessa solo dietro pagamento di un compenso adeguato al titolare dei diritti, determinato conformemente all’; e) è strettamente limitata all’Unione; f) è concessa solo a una persona o a un’entità che ha la capacità di sfruttare rapidamente l’invenzione protetta in modo tale da consentire il corretto svolgimento delle attività rilevanti che interessano i prodotti di rilevanza per le crisi; e g) scade automaticamente quando cessa la modalità di crisi o di emergenza. 2.   La licenza obbligatoria dell’Unione per un’invenzione protetta da una domanda di brevetto pubblicata copre anche il brevetto rilasciato sulla base di tale domanda, a condizione che il brevetto sia rilasciato durante il periodo di validità della licenza obbligatoria dell’Unione. Il presente paragrafo si applica mutatis mutandis alle domande di modelli di utilità pubblicate. 3.   Una licenza obbligatoria dell’Unione per un’invenzione protetta da un brevetto contempla un certificato protettivo complementare rilasciato con riferimento a tale brevetto, se tale certificato continua a contemplare il prodotto di rilevanza per le crisi, a condizione che: a) il passaggio dalla protezione brevettuale alla protezione conferita da un certificato protettivo complementare avvenga durante il periodo di validità della licenza obbligatoria dell’Unione, e b) nella licenza obbligatoria dell’Unione sia specificato che essa si applica a tale certificato protettivo complementare.
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