Art. 4 · Condizioni generali per la concessione di una licenza obbligatoria dell’Unione

Art. 4

Condizioni generali per la concessione di una licenza obbligatoria dell’Unione

In vigore dal 16 dic 2025
Condizioni generali per la concessione di una licenza obbligatoria dell’Unione La Commissione può concedere una licenza obbligatoria dell’Unione solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) una modalità di crisi o di emergenza elencata nell’allegato è stata dichiarata nell’ambito del pertinente meccanismo di crisi o di emergenza dell’Unione; b) la Commissione ha concluso, a norma dell’, che l’utilizzo di un’invenzione protetta riguardante prodotti di rilevanza per le crisi è necessario al fine di fornire tali prodotti nell’Unione; c) la Commissione ha concluso, a norma dell’, che strumenti diversi dalla licenza obbligatoria dell’Unione, compresi gli accordi volontari per l’utilizzo di un’invenzione protetta riguardante prodotti di rilevanza per le crisi, non hanno potuto essere conseguiti entro un periodo di tempo ragionevole e non hanno potuto garantire l’accesso a tali prodotti («misura di ultima istanza»); d) al titolare dei diritti interessato è stata data la possibilità di presentare osservazioni alla Commissione e all’organo consultivo competente a norma degli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2645:oj#art-4