Art. 24 · Modifiche del regolamento (CE) n. 816/2006

Art. 24

Modifiche del regolamento (CE) n. 816/2006

In vigore dal 16 dic 2025
Modifiche del regolamento (CE) n. 816/2006 Il regolamento (CE) n. 816/2006 è così modificato: 1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 18 bis Licenza obbligatoria dell’Unione 1.   In deroga all’, secondo comma, all’, punto 4), e all’, la Commissione può concedere una licenza obbligatoria applicabile all’intera Unione nel caso in cui le attività di fabbricazione e vendita all’esportazione siano ripartite in diversi Stati membri e siano quindi necessarie licenze obbligatorie per lo stesso prodotto in più di uno Stato membro. 2.   Chiunque può depositare una domanda di licenza obbligatoria dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In deroga all’, paragrafi 1 e 2, tale domanda è presentata alla Commissione. La domanda soddisfa le prescrizioni di cui all’, paragrafo 3, lettere da a) a f), e specifica gli Stati membri in cui devono essere svolte le attività di fabbricazione e di vendita per l’esportazione del prodotto contemplato dalla licenza obbligatoria dell’Unione. Si applicano, mutatis mutandis, gli . 3.   La licenza obbligatoria dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è soggetta alle condizioni di cui all’ e specifica che è applicabile all’intera Unione. 4.   La Commissione mediante un atto di esecuzione: a) concede una licenza obbligatoria dell’Unione di cui al paragrafo 1; b) respinge una domanda di licenza obbligatoria dell’Unione presentata a norma del paragrafo 2; c) modifica o annulla la licenza obbligatoria dell’Unione concessa a norma della lettera a). Nei casi di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo si applica mutatis mutandis l’. Nei casi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo si applicano mutatis mutandis l’, lettera c), e l’. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18 ter, paragrafo 2. Per motivi imperativi d’urgenza debitamente giustificati connessi agli effetti di problemi di salute pubblica da affrontare, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 18 ter, paragrafo 3.» ; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 18 ter Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato (“comitato per la concessione di licenze obbligatorie”). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo . 4.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.» ; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 18 quater Applicabilità al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord La procedura per la concessione di una licenza obbligatoria dell’Unione a norma dell’articolo 18 bis, e una licenza obbligatoria dell’Unione concessa a norma di tale articolo, non si applica al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord garantisce che i prodotti fabbricati in virtù di tale licenza non siano importati nell’Unione o nell’Irlanda del Nord conformemente all’ e adotta le misure necessarie a tal fine conformemente all’.».
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