Art. 22 · Relazioni sulle licenze obbligatorie nazionali

Art. 22

Relazioni sulle licenze obbligatorie nazionali

In vigore dal 16 dic 2025
Relazioni sulle licenze obbligatorie nazionali 1.   Qualora sia stata concessa una licenza obbligatoria nazionale per affrontare una crisi o un’emergenza nazionale di natura corrispondente a una crisi o un’emergenza rientrante nell’ambito di applicazione di un meccanismo di crisi o di emergenza dell’Unione, lo Stato membro interessato informa la Commissione della concessione della licenza senza indebito ritardo. Le informazioni da fornire comprendono gli elementi seguenti: a) l’obiettivo della licenza obbligatoria nazionale e la sua base giuridica nel diritto nazionale; b) il nome e l’indirizzo del licenziatario; c) i prodotti contemplati e, per quanto possibile, i diritti di proprietà intellettuale e il titolare dei diritti interessato; d) il compenso da corrispondere al titolare dei diritti; e) la quantità di prodotti da fornire in virtù della licenza; f) la durata della licenza. L’, paragrafo 4, si applica mutatis mutandis. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito all’autorità nazionale incaricata di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione pubblica l’elenco di tali autorità nazionali sul proprio sito web.
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