Art. 17
Termine di prescrizione per l’imposizione di ammende e penalità di mora
In vigore dal 16 dic 2025
Termine di prescrizione per l’imposizione di ammende e penalità di mora
1. I poteri conferiti alla Commissione dagli sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Nel caso di violazioni continuate o ripetute il termine di prescrizione decorre invece dal giorno in cui è cessata la violazione.
3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da un’autorità competente di uno Stato membro ai fini di un’indagine o di un procedimento relativo a una violazione interrompe il termine di prescrizione per l’imposizione di ammende o di penalità di mora.
Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione per l’imposizione di ammende o di penalità di mora scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che la Commissione abbia imposto un’ammenda o una penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 4.
4. Il termine di prescrizione per l’imposizione di ammende o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:2645:oj#art-17