Art. 15 · Ammende

Art. 15

Ammende

In vigore dal 16 dic 2025
Ammende 1.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende se il licenziatario, intenzionalmente o per negligenza, non rispetta gli obblighi stabiliti all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, o all’. 2.   L’ammenda inflitta ai sensi del paragrafo 1 non supera i 300 000 EUR. L’ammenda inflitta se il licenziatario è una micro, piccola o media impresa (PMI), quale definita all’ dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (22) non può superare i 50 000 EUR. 3.   Nel fissare l’importo dell’ammenda si tiene conto della natura, della gravità, della durata e dell’eventuale reiterazione della violazione, nonché di qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso, come le azioni intraprese per attenuare il danno, i benefici finanziari ottenuti o le perdite che sono state evitate attraverso la violazione, direttamente o indirettamente.
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