Art. 14 · Revisione e revoca della licenza obbligatoria dell’Unione

Art. 14

Revisione e revoca della licenza obbligatoria dell’Unione

In vigore dal 16 dic 2025
Revisione e revoca della licenza obbligatoria dell’Unione 1.   La Commissione effettua una revisione della licenza obbligatoria dell’Unione su richiesta motivata del titolare dei diritti o del licenziatario o di propria iniziativa e, se necessario, modifica il contenuto della licenza di cui all’ mediante un atto di esecuzione. Fatto salvo l’obbligo della Commissione stabilito dall’, lettere a) e b), di individuare i diritti di proprietà intellettuale e i titolari dei diritti prima di concedere la licenza obbligatoria dell’Unione, la Commissione modifica la licenza obbligatoria dell’Unione, se necessario, per aggiornare l’elenco dei diritti di proprietà intellettuale e dei titolari dei diritti contemplati dalla licenza obbligatoria dell’Unione. Tale modifica ha, se del caso, effetto retroattivo. 2.   Quando valuta la possibilità di aggiornare l’elenco dei diritti e dei titolari dei diritti contemplati dalla licenza obbligatoria dell’Unione, la Commissione informa i titolari dei diritti interessati e li invita a presentare osservazioni sulla possibilità di raggiungere, entro un termine ragionevole, un accordo di licenza volontario con il licenziatario, nonché osservazioni sull’importo del compenso adeguato. 3.   La Commissione revoca la licenza obbligatoria dell’Unione mediante un atto di esecuzione quando vengono meno ed è improbabile che si ripetano le circostanze che ne hanno giustificato la concessione. La Commissione può revocare la licenza obbligatoria dell’Unione mediante un atto di esecuzione quando il licenziatario non rispetta gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. 4.   Quando una licenza obbligatoria dell’Unione è revocata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo o quando scade conformemente all’, paragrafo 1, lettera g), la Commissione ne informa il titolare dei diritti e il licenziatario. Se del caso, è fornita una notifica preventiva per consentire la conclusione ordinata da parte del licenziatario delle attività relative ai prodotti di rilevanza per le crisi contemplati dalla licenza obbligatoria dell’Unione. 5.   Quando valuta la possibilità di modificare o revocare la licenza obbligatoria dell’Unione, la Commissione interpella l’organo consultivo competente. 6.   Quando una licenza obbligatoria dell’Unione è revocata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo o quando scade conformemente all’, paragrafo 1, lettera g), la Commissione può richiedere che il licenziatario, entro un periodo di tempo ragionevole, prenda i provvedimenti necessari affinché eventuali prodotti di rilevanza per le crisi in suo possesso o potere o sotto la sua custodia o controllo siano reindirizzati o altrimenti rimossi a spese del licenziatario e secondo modalità fissate dalla Commissione in consultazione con il titolare dei diritti e il licenziatario. 7.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi agli effetti della crisi o dell’emergenza, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3. Nell’adottare gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, la Commissione garantisce la protezione delle informazioni riservate e tiene debitamente conto dei diritti e degli interessi del titolare dei diritti e del licenziatario.
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