Art. 1 · Obiettivi e oggetto

Art. 1

Obiettivi e oggetto

In vigore dal 16 dic 2025
Obiettivi e oggetto Il presente regolamento ha come obiettivo garantire che possano essere concesse licenze obbligatorie dell’Unione nel contesto di una crisi o di un’emergenza che colpisca l’Unione. A tal fine, il presente regolamento stabilisce le norme sulle condizioni e sulla procedura per la concessione di licenze obbligatorie dell’Unione relative ai diritti di proprietà intellettuale necessari per la fornitura di prodotti di rilevanza per le crisi agli Stati membri nel contesto di una modalità di crisi o di emergenza, che è stata dichiarata a norma di un meccanismo di crisi o di emergenza previsto da un atto giuridico dell’Unione elencato nell’allegato («meccanismo di crisi o di emergenza dell’Unione»). Il presente regolamento prevede che sia concessa una licenza obbligatoria dell’Unione nell’interesse pubblico e come misura di ultima istanza qualora altri strumenti, compresi gli accordi volontari per l’utilizzo di un’invenzione protetta da diritti di proprietà intellettuale riguardante prodotti di rilevanza per le crisi, non possano garantire l’accesso a tali prodotti.
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