Art. 85 · Monitoraggio, valutazione e riesame

Art. 85

Monitoraggio, valutazione e riesame

In vigore dal 16 dic 2025
Monitoraggio, valutazione e riesame 1.   La Commissione monitora periodicamente l'attuazione del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina e riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti, anche per quanto riguarda il livello di coinvolgimento delle PMI e delle piccole mid-cap e le spese complessive del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina, ripartite per tipo di azione e per forma di contributo dell'Unione. La Commissione predispone le modalità di monitoraggio necessarie per garantire che i dati per monitorare l'attuazione e i risultati del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tal fine possono essere imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri. 2.   Entro il 30 giugno 2027 la Commissione elabora una relazione, se del caso basata su indicatori, in cui valuta l'attuazione delle misure di cui al presente regolamento e i relativi risultati, nonché la necessità di un'eventuale revisione del presente regolamento. La relazione di valutazione si basa sulle consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi e valuta il contributo del presente regolamento ai progressi compiuti per aumentare il valore dei materiali di difesa acquisiti nell'Unione in modo collaborativo, il valore degli scambi intra-UE nel settore della difesa e il valore degli investimenti degli Stati membri nel settore della difesa acquisiti nell'Unione. 3.   La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, delle relative proposte legislative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2643:oj#art-85