Art. 80 · Riservatezza delle informazioni

Art. 80

Riservatezza delle informazioni

In vigore dal 16 dic 2025
Riservatezza delle informazioni 1.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste. 2.   Gli Stati membri, la Commissione, il servizio europeo per l'azione esterna e l'AED garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale. 3.   La Commissione tratta le informazioni contenenti dati di un soggetto o segreti commerciali in modo non meno rigoroso di quello con cui tratta informazioni sensibili, compresi l'applicazione del principio della necessità di sapere e l'utilizzo di ambienti criptati adeguati per il trattamento e la condivisione di tali informazioni.
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