Art. 72 · Sanzioni

Art. 72

Sanzioni

In vigore dal 16 dic 2025
Sanzioni 1.   Qualora lo ritenga necessario e proporzionato, mediante atti di esecuzione la Commissione può infliggere agli operatori economici che sono destinatari delle richieste di informazioni a norma dell' o che sono soggetti a qualsiasi altro obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell', paragrafo 17, e dell', paragrafo 13, o di dare priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma degli le ammende o sanzioni seguenti: a) ammende non superiori a 300 000 EUR quando l'operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma dell', paragrafo 1, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto conformemente all', paragrafo 9; b) ammende non superiori a 150 000 EUR quando l'operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell', paragrafo 17, e dell', paragrafo 13; c) penalità di mora non superiori all'1,5 % del fatturato giornaliero medio realizzato nell'esercizio finanziario precedente per ogni giorno lavorativo di inosservanza a decorrere dalla data stabilita nella decisione in cui l'ordine classificato come prioritario è stato emesso, quando l'operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di dare priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell', paragrafo 9, conformemente all', paragrafo 18 e, quando l'operatore economico a cui è imposta una penalità di mora ai sensi della presente lettera è una PMI, non superiori allo 0,5 % del fatturato giornaliero medio realizzato nell'esercizio finanziario precedente; d) ammende non superiori a 300 000 EUR quando l'operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di dare priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell', paragrafo 8, e dell', paragrafo 6, conformemente, rispettivamente, all', paragrafo 18, e all', paragrafo 12. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4. 2.   Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione dà all'operatore economico interessato la possibilità di essere ascoltato conformemente all'. La Commissione tiene conto di eventuali giustificati motivi presentati dall'operatore economico al fine di determinare se le ammende o le penalità di mora siano ritenute necessarie e proporzionate. 3.   Nel determinare l'importo dell'ammenda o della penalità di mora, la Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata della violazione, anche in relazione a casi di inosservanza dell'obbligo di accettare o trattare come prioritari gli ordini classificati come prioritari di cui all', paragrafo 9, o le richieste classificate come prioritarie di cui all', paragrafo 7, o all', paragrafo 6, e se l'operatore economico abbia parzialmente soddisfatto gli ordini classificati come prioritari o le richieste classificate come prioritarie. 4.   Le ammende costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono destinate allo strumento di sostegno per l'Ucraina.
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