Art. 71 · Continuità della produzione di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi

Art. 71

Continuità della produzione di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi

In vigore dal 16 dic 2025
Continuità della produzione di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi 1.   Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all', paragrafo 4, del presente regolamento, e qualora la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (46) si applichi alle attività di produzione pertinenti, gli Stati membri possono decidere di avvalersi o di incoraggiare gli operatori economici il cui sito di produzione si trova nel loro territorio e che producono i prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi in questione ad avvalersi delle deroghe di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE, al fine di consentire l'ampliamento dei turni di lavoro, agevolando in tal modo la continuità della produzione dei prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi in questione, se lo ritengono necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. 2.   Qualora sia richiesta un'autorizzazione preventiva, tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché sia accordato il trattamento più rapido giuridicamente possibile alle richieste di avvalersi delle deroghe di cui al paragrafo 1 presentate dagli operatori economici che producono prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi.
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