Art. 63
Attribuzione di priorità a prodotti non destinati alla difesa
In vigore dal 16 dic 2025
Attribuzione di priorità a prodotti non destinati alla difesa
1. Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all', paragrafo 3, uno Stato membro che incontri gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto relativo all'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi può chiedere alla Commissione di richiedere a un operatore economico di accettare un determinato ordine di prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa o di darvi priorità.
2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1, laddove la produzione o l'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa non possano essere garantiti con nessun’altra misura prevista dal presente capo, la Commissione può rivolgere una richiesta all'operatore economico interessato:
a)
previa consultazione e previo accordo dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato; e
b)
previa consultazione dello Stato membro in cui si trova la struttura di gestione esecutiva dell'operatore economico interessato.
3. La richiesta di cui al paragrafo 2 comprende informazioni sulla base giuridica della richiesta, precisa i prodotti, le loro specifiche e quantità, precisa il calendario e il termine di esecuzione e completamento dell'ordine e illustra i motivi che giustificano il ricorso alla richiesta classificata come prioritaria.
4. La Commissione dimostra che la scelta dei destinatari e dei beneficiari della richiesta di cui al paragrafo 2 non è discriminatoria e rispetta le norme dell'Unione in materia di concorrenza.
5. La Commissione fonda la richiesta di cui al paragrafo 2 su dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati, dimostrando che tale attribuzione di priorità è indispensabile per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e tenendo conto degli interessi legittimi dell'operatore economico interessato e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione della catena di approvvigionamento.
6. L'operatore economico interessato risponde alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2 e dichiara se accetta o rifiuta la richiesta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, sulla base di una giustificazione di tale urgenza la Commissione può chiedere all'operatore economico di rispondere entro un termine più breve.
7. Se l'operatore economico destinatario della richiesta di cui al paragrafo 2 ha espressamente accettato tale richiesta, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una richiesta classificata come prioritaria che indica:
a)
la base giuridica della richiesta classificata come prioritaria che l'operatore economico deve rispettare;
b)
l'elenco dei prodotti di rilevanza per la crisi oggetto della richiesta classificata come prioritaria, le relative specifiche, il prezzo e le quantità che devono essere fornite;
c)
i termini entro cui la richiesta classificata come prioritaria deve essere soddisfatta;
d)
i beneficiari della richiesta classificata come prioritaria;
e)
l'esenzione dalla responsabilità contrattuale alle condizioni di cui al paragrafo 12 del presente articolo; e
f)
le sanzioni previste all' in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dall'atto di esecuzione.
8. Qualora declini la richiesta di cui al paragrafo 2, l'operatore economico fornisce alla Commissione una giustificazione dettagliata di tale rifiuto.
9. Tenendo debitamente conto delle giustificazioni fornite dall'operatore economico a norma del paragrafo 8 del presente articolo nonché previa consultazione e previo accordo dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato e dello Stato membro in cui si trova la struttura di gestione esecutiva dell'operatore economico, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, un ordine classificato come prioritario che impone all'operatore economico interessato l'obbligo di eseguire l’ordine. La Commissione indica i motivi per i quali, in linea con il principio di proporzionalità e i diritti fondamentali dell'operatore economico ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla luce delle circostanze descritte al paragrafo 1, è stato necessario adottare l'atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 7.
10. La Commissione non emette l'ordine classificato come prioritario in uno qualsiasi dei casi seguenti:
a)
l'operatore economico non è in grado di eseguire l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità di produzione, o per motivi tecnici, anche in caso di trattamento preferenziale dell'ordine; oppure
b)
l'esecuzione dell'ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'operatore economico, inclusi rischi sostanziali in termini di continuità operativa.
11. Le richieste classificate come prioritarie di cui al paragrafo 7 e gli ordini classificati come prioritari di cui al paragrafo 9:
a)
sono effettuati a un prezzo equo e ragionevole, tenendo adeguatamente conto dei costi di opportunità sostenuti dall'operatore economico nell'eseguire le richieste classificate come prioritarie o gli ordini classificati come prioritari rispetto agli obblighi contrattuali esistenti;
b)
prevalgono su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico in relazione ai prodotti di rilevanza per la crisi oggetto di una richiesta classificata come prioritaria o di un ordine classificato come prioritario, a eccezione degli obblighi direttamente connessi agli ordini con finalità militari.
12. Gli operatori economici oggetto di una richiesta classificata come prioritaria a norma del paragrafo 7 o di un ordine classificato come prioritario a norma del paragrafo 9 non sono responsabili di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro, a condizione che:
a)
la violazione degli obblighi contrattuali sia necessaria per rispettare l'attribuzione di priorità richiesta;
b)
l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7 o 9 sia stato rispettato; e
c)
ove applicabile, la richiesta classificata come prioritaria non sia stata accettata al solo scopo di evitare indebitamente un obbligo contrattuale pregresso.
13. Eventuali conflitti tra una richiesta classificata come prioritaria o un ordine classificato come prioritario e una misura nell'ambito di qualsiasi altro meccanismo di attribuzione di priorità dell'Unione sono discussi in sede di consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento e risolti dalla Commissione, sulla base della ponderazione dell'interesse pubblico.
14. L'operatore economico oggetto di una richiesta classificata come prioritaria a norma del paragrafo 7 o di un ordine classificato come prioritario a norma del paragrafo 9 può chiedere alla Commissione di modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7 o 9 nel caso in cui lo ritenga debitamente giustificato per uno dei motivi seguenti:
a)
l'operatore economico non è in grado di eseguire la richiesta classificata come prioritaria o l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità di produzione, anche in caso di trattamento preferenziale della richiesta o dell'ordine;
b)
il completamento della richiesta o dell'ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'operatore economico.
15. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni pertinenti e circostanziate per consentire alla Commissione di valutare la fondatezza della richiesta di modifica di cui al paragrafo 14.
16. Sulla base dell'esame dei motivi e degli elementi di prova forniti dall'operatore economico la Commissione, previa consultazione dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato e dello Stato membro in cui si trova la struttura di gestione esecutiva di tale operatore economico, può modificare il proprio atto di esecuzione per dispensare in tutto o in parte l'operatore economico interessato dagli obblighi di cui al presente articolo.
17. Laddove un operatore economico stabilito nell'Unione sia oggetto di una misura di un paese terzo che comporta un ordine classificato come prioritario o una richiesta classificata come prioritaria di un prodotto di rilevanza per la crisi non destinato alla difesa ne dà notifica alla Commissione. La Commissione informa quindi il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento dell'esistenza di tali misure.
18. Laddove un operatore economico oggetto di una richiesta classificata come prioritaria a norma del paragrafo 7 o di un ordine classificato come prioritario a norma del paragrafo 9, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempia tale richiesta o ordine, è soggetto ad ammende conformemente all', a eccezione dei casi in cui:
a)
l'operatore economico non è in grado di eseguire la richiesta classificata come prioritaria o l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità di produzione, ovvero per motivi tecnici; oppure
b)
l'esecuzione o il completamento dell'ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'operatore economico, inclusi rischi sostanziali in termini di continuità operativa.
19. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento delle richieste classificate come prioritarie e degli ordini classificati come prioritari, compresa una metodologia per la determinazione del prezzo dei prodotti di rilevanza per la crisi oggetto di ordini classificati come prioritari.
20. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4.
21. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE.
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