Art. 62 · Richieste di informazioni

Art. 62

Richieste di informazioni

In vigore dal 16 dic 2025
Richieste di informazioni 1.   Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all', paragrafo 3, laddove le informazioni disponibili non siano sufficienti la Commissione può chiedere a un operatore economico che contribuisce alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa, previo consenso dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione di tale operatore economico, di fornire allo Stato membro in questione ed entro un termine stabilito informazioni in merito alle sue potenzialità produttive, alle sue capacità di produzione e alle perturbazioni primarie in corso. Lo Stato membro interessato mette a disposizione della Commissione le informazioni richieste. Le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi di approvvigionamento o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione. 2.   Prima di avviare una richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1 e previo accordo dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato, la Commissione può effettuare una consultazione su base volontaria di un numero rappresentativo di operatori economici pertinenti al fine di individuare il contenuto appropriato e proporzionato di tale richiesta. La Commissione prepara la richiesta di informazioni in cooperazione con il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento. 3.   La Commissione trasmette senza indebito ritardo una copia della richiesta di informazioni all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato. 4.   La richiesta di informazioni: a) indica la sua base giuridica; b) è limitata al minimo necessario ed è proporzionata in termini di granularità e volume dei dati richiesti e di frequenza di accesso ai dati richiesti; c) tiene conto degli interessi legittimi dell'operatore economico e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati; d) include le informazioni di contatto delle autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato a cui deve essere inviata la risposta; e) indica il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite allo Stato membro interessato; e f) precisa le sanzioni previste all'. 5.   Qualora accetti l'avvio di una richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere di rivolgere tale richiesta, preparata dalla Commissione a norma dei paragrafi 2 e 4, direttamente all'operatore economico interessato. 6.   Ogni operatore economico interessato o una persona debitamente autorizzata a rappresentarlo fornisce allo Stato membro interessato le informazioni richieste su base individuale. 7.   Lo Stato membro interessato provvede affinché le informazioni richieste siano messe a disposizione della Commissione senza indebito ritardo. 8.   Qualora un operatore economico stabilito nell'Unione riceva da un paese terzo una richiesta di informazioni relative alle sue attività per l'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa, ne informa tempestivamente lo Stato membro in cui si trova il suo sito di produzione. Tale Stato membro informa a sua volta la Commissione, in modo tale da consentire allo Stato membro interessato e alla Commissione di richiedere all'operatore economico informazioni analoghe. La Commissione informa il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento dell'esistenza di tale richiesta da parte di un paese terzo. 9.   Qualora fornisca informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma del presente articolo o non fornisca le informazioni entro il termine prescritto, l'operatore economico è soggetto alle ammende fissate conformemente all', tranne nel caso in cui abbia sufficienti motivi per non fornire le informazioni richieste o per non fornirle entro il termine prescritto, in particolare laddove il trattamento della richiesta di informazioni da parte dell'operatore economico possa perturbare in maniera significativa le sue operazioni, laddove le informazioni siano classificate e contrassegnate esclusivamente per uso nazionale o laddove la divulgazione di tali informazioni possa arrecare un danno significativo all'attività commerciale dell'operatore economico. 10.   La Commissione e lo Stato membro interessato utilizzano mezzi sicuri per avviare la richiesta di informazioni e per gestire qualsiasi informazione acquisita conformemente all'. 11.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE.
Storico versioni

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