Art. 61
Pacchetto di strumenti per la crisi di approvvigionamento
In vigore dal 16 dic 2025
Pacchetto di strumenti per la crisi di approvvigionamento
1. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell' e se necessario al fine di affrontare la crisi di approvvigionamento nell'Unione, la Commissione può adottare le misure previste agli come specificato nell'atto di esecuzione adottato dal Consiglio conformemente all', paragrafo 3.
2. Previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, la Commissione limita l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 ai prodotti di rilevanza per la crisi non destinati alla difesa e che sono oggetto di grave perturbazione o a rischio imminente di una tale perturbazione a causa della crisi di approvvigionamento. L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è proporzionata e limitata a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni o per attenuare il rischio imminente di tali perturbazioni che incidono sulle catene di approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi in questione nell'Unione ed è nell'interesse dell'Unione. L'applicazione di tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati, in particolare alle PMI.
3. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell' e, se del caso, al fine di affrontare la crisi di approvvigionamento nell'Unione, il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento valuta e consiglia misure adeguate ed efficaci.
4. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate conformemente al paragrafo 1 e spiega i motivi della sua azione.
5. La Commissione, tenendo conto della raccomandazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, emana orientamenti sull'attuazione delle misure di cui agli e sul ricorso a queste ultime.
Storico versioni
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