Art. 59 · Segnalazioni e azione preventiva

Art. 59

Segnalazioni e azione preventiva

In vigore dal 16 dic 2025
Segnalazioni e azione preventiva 1.   Qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti qualunque altro fattore o evento di rischio pertinente che incida in misura rilevante sull'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, un'autorità competente di uno Stato membro ne dà segnalazione al consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento senza indebito ritardo. 2.   Per stabilire se un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi debba far scattare la segnalazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto di quanto segue: a) la posizione di mercato degli operatori economici che potrebbero essere interessati dalla perturbazione; b) la durata prevista della potenziale perturbazione; c) la zona geografica e la quota del mercato interno interessata dalla potenziale perturbazione e i suoi possibili effetti transfrontalieri, come pure il suo possibile impatto su zone geografiche particolarmente vulnerabili o esposte; e d) l'impatto della potenziale perturbazione sull'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi. 3.   Qualora il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento o la Commissione venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti qualunque altro fattore o evento di rischio pertinente che incida in misura rilevante sull'approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi, anche sulla base di indicatori di allerta precoce, di una segnalazione a norma del paragrafo 1 o di una segnalazione dei partner internazionali, la Commissione intraprende senza indebito ritardo le azioni preventive seguenti: a) convoca una riunione straordinaria del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento al fine di coordinare le azioni seguenti: i) discutere della gravità delle potenziali perturbazioni nella disponibilità e nell'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi interessati; ii) raccomandare alla Commissione di avviare un'azione conformemente ai capi II e III; iii) discutere gli approcci e lo scambio di migliori pratiche delle autorità competenti degli Stati membri, anche per valutare lo stato di preparazione dei principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi; iv) invitare gli Stati membri ad avviare un dialogo con i portatori di interessi delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi al fine di individuare, preparare ed eventualmente coordinare misure preventive; v) valutare se l'attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all' sia necessaria e proporzionata; b) per conto dell'Unione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, avvia consultazioni o una cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali pertinenti al fine di cercare soluzioni di cooperazione per evitare o affrontare, nel rispetto degli obblighi internazionali, perturbazioni della catena di approvvigionamento e che possono comprendere, se del caso, un coordinamento nell'ambito dei consessi internazionali pertinenti; c) garantisce le sinergie con i pertinenti programmi e atti giuridici dell'Unione. 4.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE.
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