Art. 56 · Mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa

Art. 56

Mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa

In vigore dal 16 dic 2025
Mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa 1.   La mappatura delle catene di approvvigionamento dell'Unione nel settore della difesa mira ad analizzare i punti di forza e di debolezza di tali catene di approvvigionamento, con particolare attenzione alle strozzature. La mappatura orienta, ove pertinente, l'elaborazione dei programmi di lavoro del Programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina di cui agli . 2.   La mappatura delle catene di approvvigionamento dell'Unione nel settore della difesa consiste nelle attività seguenti, che devono essere effettuate periodicamente: a) l'individuazione delle pertinenti capacità di fabbricazione e catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa a norma del paragrafo 5; b) l'individuazione dei prodotti di rilevanza per la crisi e delle relative capacità di fabbricazione, a norma del paragrafo 9; c) l'aggregazione, il controllo incrociato e la valutazione dei dati raccolti a norma dei paragrafi 6, 7 e 8; d) l'individuazione degli indicatori di allerta precoce, a norma del paragrafo 11; e e) l'individuazione dei principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi e delle rispettive capacità di produzione, a norma dei paragrafi 12 e 13. 3.   La Commissione, in cooperazione con il consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore della difesa («consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento»), svolge le attività di cui al paragrafo 2, le lettere b), c) e d). Gli Stati membri svolgono le attività di cui al paragrafo 2, lettere a) ed e). Ciascuno Stato membro può chiedere alla Commissione di svolgere, per suo conto, le attività di cui di cui al paragrafo 2, lettere a) ed e). 4.   La Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, elabora un quadro e una metodologia per individuare i prodotti di rilevanza per la crisi, con particolare attenzione alle strozzature esistenti, e le relative capacità di fabbricazione nell'Unione, nonché per mappare le catene di approvvigionamento di tali prodotti. La metodologia si basa su eventuali quadri o metodologie esistenti negli Stati membri. A tal fine, il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento può formulare raccomandazioni sul tipo di informazioni adeguate per la mappatura delle catene di approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi, sulle specifiche tecniche e sui formati per la comunicazione di tali informazioni e sulla periodicità di tale comunicazione. 5.   Sulla base del quadro e della metodologia elaborati a norma del paragrafo 4, gli Stati membri individuano sul proprio territorio le pertinenti capacità di fabbricazione e catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa e ne comunicano l'esito alla Commissione. 6.   La Commissione aggrega i dati forniti dagli Stati membri a norma del paragrafo 5 ed effettua un controllo incrociato al fine di individuare un elenco dei prodotti di rilevanza per la crisi e le relative capacità di fabbricazione nonché di valutare i punti di forza e di debolezza delle catene di approvvigionamento dell'Unione per quanto riguarda tali prodotti. 7.   Per integrare i dati forniti dagli Stati membri, la Commissione utilizza dati pubblicamente e commercialmente disponibili e le informazioni pertinenti non riservate fornite dagli operatori economici nonché i risultati di analisi analoghe, svolte anche nel contesto del diritto dell'Unione in materia di materie prime, semiconduttori ed energia rinnovabile, i risultati delle attività pertinenti dell'AED, come pure i risultati dei test di resistenza condotti a norma dell' e i risultati della valutazione effettuata a norma dell', paragrafo 2. 8.   Qualora i dati di cui ai paragrafi 6 e 7 non siano sufficienti per svolgere i suoi compiti a norma del paragrafo 6, la Commissione può chiedere ai pertinenti attori delle catene di approvvigionamento interessate con sede nell'Unione di fornire, su base volontaria, informazioni allo Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico destinatario. La richiesta della Commissione indica esplicitamente che l'operatore economico è libero di rifiutarla. La richiesta di informazioni include le informazioni di contatto delle autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico destinatario a cui deve essere inviata la risposta. Se l'operatore economico decide di fornire le informazioni richieste allo Stato membro interessato, quest'ultimo mette le informazioni a disposizione della Commissione. 9.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stila e aggiorna periodicamente l'elenco dei prodotti di rilevanza per la crisi. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4. 10.   La Commissione informa il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento in merito ai risultati aggregati della mappatura su base annuale o su richiesta di uno dei membri del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento di cui all', paragrafo 5. Tali risultati costituiscono informazioni classificate. 11.   In base all'esito delle attività svolte a norma dei paragrafi 4, 6 e 7 e previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, la Commissione mette a punto un elenco di indicatori di allerta precoce intesi a individuare i fattori che potrebbero perturbare, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, riesamina periodicamente, almeno ogni due anni, l'elenco degli indicatori di allerta precoce. 12.   Gli Stati membri, se del caso in cooperazione con la Commissione e l'AED, individuano i principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi stabiliti nel loro territorio, senza indebito ritardo, dopo l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente articolo. Ciascuno Stato membro notifica ai principali fornitori di prodotti di rilevanza per la crisi stabiliti nel suo territorio il fatto che sono stati individuati a norma del presente paragrafo e li informa in merito all'obbligo di segnalare perturbazioni nell'approvvigionamento di prodotti di rilevanza per la crisi di cui all', paragrafo 1, lettera c). Tale notifica comprende anche le pertinenti informazioni di contatto delle autorità nazionali competenti alle quali deve essere inviata la segnalazione. 13.   L'individuazione dei fornitori principali di cui al paragrafo 12 può tenere conto degli elementi seguenti: a) la quota di mercato del fornitore nel mercato di tale prodotto di rilevanza per la crisi; b) l'importanza del fornitore ai fini del mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento di un prodotto di rilevanza per la crisi nell'Unione, tenendo conto della disponibilità nell'Unione di mezzi alternativi per la fornitura di tale prodotto; o c) l'impatto che una perturbazione dell'approvvigionamento del prodotto di rilevanza per la crisi fornito dal fornitore potrebbe avere sul funzionamento del mercato interno. 14.   Fatto salvo il paragrafo 10 del presente articolo, le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'. 15.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE.
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