Art. 55 · Agevolazione del processo di certificazione incrociata

Art. 55

Agevolazione del processo di certificazione incrociata

In vigore dal 16 dic 2025
Agevolazione del processo di certificazione incrociata 1.   Gli Stati membri adottano un elenco di autorità nazionali di certificazione a fini di difesa e lo notificano alla Commissione, che lo mette a disposizione degli Stati membri. 2.   La Commissione, tenendo conto dei pareri dell'AED, redige e tiene aggiornato, mediante atti di esecuzione, un elenco ufficiale delle autorità nazionali di certificazione a fini di difesa individuate dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4. 3.   Un'autorità di certificazione di uno Stato membro può chiedere all'autorità di certificazione di un altro Stato membro informazioni sull'ambito di applicazione della certificazione di un determinato prodotto per la difesa. 4.   Le autorità nazionali di certificazione di cui al paragrafo 1 cooperano nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e forniscono alle autorità degli altri Stati membri tutto il sostegno necessario a tal fine. La Commissione, invitando se del caso l'AED a fornire le proprie competenze, sostiene tale cooperazione al fine di agevolare una circolazione efficiente ed efficace dei prodotti per la difesa nel mercato interno.
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