Art. 53
Casi che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara nell'ambito di un'iniziativa di cooperazione in materia di difesa
In vigore dal 16 dic 2025
Casi che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara nell'ambito di un'iniziativa di cooperazione in materia di difesa
Qualora istituisca una nuova autentica iniziativa di cooperazione in materia di difesa o aderisca a una tale iniziativa esistente istituita da un accordo o da un'intesa internazionale tra Stati membri e, se del caso, uno o più paesi associati o l'Ucraina, ai fini della convergenza delle capacità militari, un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro può aggiudicare un appalto a un'impresa, ovvero concludere con essa un accordo quadro su un prodotto per la difesa, conformemente all', paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/81/CE, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l'impresa interessata soddisfa criteri equivalenti a quelli di cui all', paragrafi 1, 3 e 4;
b)
l'iniziativa di cooperazione in materia di difesa di cui alla frase introduttiva del presente articolo è stata avviata prima del lancio della procedura di appalto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro interessato;
c)
uno degli altri Stati membri che partecipano all'iniziativa di cooperazione in materia di difesa di cui alla frase introduttiva del presente articolo ha già aggiudicato un appalto alla stessa impresa, ovvero ha concluso con essa un accordo quadro su un prodotto per la difesa;
d)
il prodotto per la difesa da acquisire è identico a quello di cui alla lettera c) del presente articolo o è soggetto solo a modifiche minori;
e)
l'aggiudicazione dell'appalto o la conclusione dell'accordo quadro è necessaria per l'attuazione dell'iniziativa di cooperazione in materia di difesa di cui alla lettera b) del presente articolo.
Storico versioni
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