Art. 51 · Relazioni e controllo

Art. 51

Relazioni e controllo

In vigore dal 16 dic 2025
Relazioni e controllo 1.   Una SEAP elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica e un rendiconto finanziario delle sue attività di cui all'. La relazione è trasmessa alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'esercizio. La Commissione trasmette la relazione a tutti gli Stati membri. 2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale aggregata sulle attività di tutte le SEAP attive. 3.   La Commissione può fornire raccomandazioni a una SEAP sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività di cui al paragrafo 1. 4.   Una SEAP e gli Stati membri interessati informano la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento dei compiti della SEAP o di impedire alla SEAP di soddisfare i requisiti di cui al presente regolamento. 5.   Se riceve indicazioni del fatto che una SEAP viola gravemente il presente regolamento, l'atto di esecuzione che la istituisce, il suo statuto o altre disposizioni applicabili, la Commissione richiede spiegazioni alla SEAP o ai suoi membri. 6.   Se, dopo aver accordato alla SEAP o ai suoi membri almeno due mesi per formulare le loro osservazioni, giunge alla conclusione che la SEAP viola gravemente il presente regolamento, l'atto di esecuzione che la istituisce, il suo statuto o altre disposizioni applicabili, la Commissione può proporre alla SEAP e ai suoi membri azioni correttive. 7.   Se non è intrapresa alcuna azione correttiva di cui al paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione può abrogare l'atto di esecuzione che istituisce la SEAP. L'atto abrogativo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La pubblicazione dell'atto abrogativo comporta lo scioglimento della SEAP di cui all'.
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