Art. 50 · Scioglimento e insolvenza

Art. 50

Scioglimento e insolvenza

In vigore dal 16 dic 2025
Scioglimento e insolvenza 1.   Lo statuto di una SEAP determina la procedura da applicare in caso di scioglimento della SEAP a seguito di una decisione dell'assemblea dei membri o nel caso in cui la Commissione abroghi l'atto di esecuzione che istituisce la SEAP, ai sensi dell’, paragrafo 7. Lo scioglimento può comportare il trasferimento delle attività e della proprietà di prodotti per la difesa a un altro soggetto giuridico. 2.   Dopo l'adozione da parte dell'assemblea dei membri di una decisione di scioglimento della SEAP, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione della decisione, la SEAP ne dà notifica alla Commissione e designa un rappresentante per lo scioglimento. La Commissione pubblica un avviso corrispondente della decisione di scioglimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3.   La procedura di scioglimento non è conclusa prima che sia completato il trasferimento della proprietà di prodotti per la difesa detenuti dalla SEAP. 4.   Dopo la chiusura della procedura di scioglimento, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dalla chiusura, il rappresentante della SEAP ne dà notifica alla Commissione. La Commissione pubblica un avviso della chiusura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La SEAP cessa di esistere dalla data di pubblicazione dell'avviso. 5.   Nel caso in cui non sia in grado di pagare i propri debiti, la SEAP ne dà immediatamente notifica alla Commissione. La Commissione pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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