Art. 49 · Diritto applicabile e foro competente

Art. 49

Diritto applicabile e foro competente

In vigore dal 16 dic 2025
Diritto applicabile e foro competente 1.   L’istituzione e il funzionamento interno di una SEAP sono disciplinati: a) dal diritto dell'Unione, in particolare dal presente regolamento e dall'atto di esecuzione di cui all', paragrafo 3, lettera a); b) dal suo statuto e dalle relative norme di attuazione; c) dal diritto dello Stato membro in cui la SEAP ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alle lettere a) e b), o che lo sono soltanto parzialmente. 2.   Fatti salvi i casi in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a norma dei trattati, il diritto nazionale dello Stato membro in cui la SEAP ha la sua sede legale determina il foro competente a dirimere le controversie tra i membri della SEAP in relazione alla SEAP, tra i membri della SEAP e la SEAP e tra la SEAP e i terzi. 3.   L’accordo di delega di cui all', paragrafo 3, determina quale foro di uno Stato membro è competente a dirimere le controversie relative all'accordo di delega interessato. L'accordo di delega può anche prevedere meccanismi di composizione amichevole delle controversie. Ciò lascia impregiudicati i casi in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a norma dei trattati.
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