Art. 47 · Condizioni specifiche in materia di appalti

Art. 47

Condizioni specifiche in materia di appalti

In vigore dal 16 dic 2025
Condizioni specifiche in materia di appalti 1.   Conformemente all', paragrafo 3, una SEAP può incaricare uno dei soggetti ammissibili di cui all', paragrafo 2, dello svolgimento di azioni di appalto. Tale soggetto agisce in nome o per conto della SEAP. 2.   Ai fini degli appalti di prodotti per la difesa, le SEAP sono considerate organizzazioni internazionali ai sensi dell', lettera c), della direttiva 2009/81/CE. Le SEAP definiscono le proprie norme in materia di appalti nel rispetto dei principi che disciplinano gli appalti pubblici, in particolare quelli di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 3.   Quando acquisisce prodotti per la difesa, una SEAP applica, alle proprie procedure di appalto e ai propri contratti, criteri che garantiscano che la sua politica in materia di appalti sia conforme agli obiettivi di cui all', paragrafo 1. Una SEAP cerca attivamente di includere più soggetti giuridici di vari Stati membri nelle catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa. 4.   Qualora sia concluso un accordo di delega di cui all', paragrafo 3, le parti di tale accordo possono decidere che si applichino le norme in materia di appalti del soggetto che svolge l'appalto, a condizione che tali norme siano conformi ai principi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare quelli di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 5.   Qualora gli Stati membri o, se del caso, i paesi associati acquistino prodotti per la difesa da una SEAP, incluso da un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa, l'appalto è considerato un appalto aggiudicato da un governo a un altro governo di cui all', lettera f), della direttiva 2009/81/CE.
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