Art. 46
Modifiche dello statuto di una SEAP
In vigore dal 16 dic 2025
Modifiche dello statuto di una SEAP
1. Qualsiasi modifica dello statuto di una SEAP riguardante gli elementi di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a k), è adottata conformemente alle modalità di voto specificate nello statuto ai sensi dell', paragrafo 1, lettera k), ed è presentata dalla SEAP alla Commissione a fini di approvazione.
2. Qualsiasi modifica dello statuto riguardante gli elementi di cui all', paragrafo 3, è adottata conformemente alle modalità di voto specificate nello statuto ai sensi dell', paragrafo 1, lettera k), ed è notificata dalla SEAP alla Commissione entro 10 giorni dalla data di adozione.
3. Qualsiasi modifica dello statuto diversa da quella di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è adottata conformemente alle modalità di voto specificate nello statuto ai sensi dell', paragrafo 1, lettera k), ed è presentata dalla SEAP alla Commissione entro 10 giorni dalla data di adozione.
4. La Commissione può sollevare un’obiezione nei confronti delle modifiche dello statuto di cui al paragrafo 3 entro 30 giorni dalla data della loro presentazione, indicando per quali ragioni esse non soddisfano i requisiti del presente regolamento.
5. Le modifiche dello statuto di cui al paragrafo 3 non acquistano efficacia prima della scadenza del termine previsto per sollevare le obiezioni di cui al paragrafo 4 o prima che la Commissione abbia annullato tale termine o prima che un'obiezione sollevata sia stata ritirata.
6. Una domanda di modifica dello statuto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 contiene:
a)
il testo della modifica proposta o, se del caso, il testo della modifica adottata; e
b)
la versione modificata consolidata dello statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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