Art. 45 · Statuto di una SEAP

Art. 45

Statuto di una SEAP

In vigore dal 16 dic 2025
Statuto di una SEAP 1.   Lo statuto di una SEAP contiene almeno gli elementi seguenti: a) un elenco dei membri della SEAP, degli osservatori e, se del caso, dei soggetti giuridici che rappresentano i membri nonché le condizioni e la procedura per modificare l'adesione e la rappresentanza, a norma dell'; b) gli obiettivi specifici, i compiti e le attività della SEAP, a norma degli , compresa una descrizione schematica dei prodotti per la difesa che devono essere sviluppati, acquisiti o gestiti dalla SEAP; c) un elenco degli eventuali prodotti per la difesa che saranno detenuti dalla SEAP e che possono beneficiare di un'esenzione dall'IVA o dalle accise; d) la sede legale della SEAP, a norma dell', paragrafo 3; e) l'individuazione del diritto nazionale dello Stato membro che determina il foro competente a dirimere le controversie tra i membri della SEAP in relazione alla SEAP, tra i membri della SEAP e la SEAP e tra la SEAP e i terzi, a norma dell', paragrafo 2; f) la denominazione della SEAP; g) la durata e la procedura di scioglimento della SEAP, a norma dell'; h) una descrizione dei principali criteri che la SEAP deve applicare nell'acquisizione di prodotti per la difesa al fine di garantire la conformità all'obiettivo di cui all', paragrafo 1; i) il regime di responsabilità, compresa la possibilità di emettere titoli, se così deciso, a norma dell'; j) i diritti e gli obblighi dei membri della SEAP, compresi l'obbligo di contribuire a un bilancio equilibrato e i diritti di voto; k) gli organi direttivi della SEAP, i loro ruoli, le loro responsabilità, la loro composizione e il processo decisionale all'interno della SEAP, comprese le modalità di voto applicabili, in particolare in merito alla modifica dello statuto a norma dell'; l) la lingua o le lingue di lavoro della SEAP; m) i riferimenti alle norme di attuazione dello statuto della SEAP; n) le norme in materia di protezione delle informazioni classificate; o) l'individuazione delle norme dell'Unione e nazionali applicabili alla gestione dei prodotti per la difesa che devono essere sviluppati, acquisiti o gestiti dalla SEAP e delle capacità amministrative previste per garantirne il rispetto. Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera k), le modalità di voto applicabili alle modifiche relative all'approccio all'esportazione di prodotti per la difesa, se incluse nello statuto, e al regime di responsabilità sono conformi rispettivamente al paragrafo 4 del presente articolo e all', paragrafo 5. 2.   Qualora i membri di una SEAP decidano di istituire un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa, lo statuto comprende le norme che ne disciplinano la gestione. 3.   Lo statuto, firmato e adottato all'unanimità da tutti i membri di una SEAP conformemente all', paragrafo 1, lettera b), può contenere un approccio all'esportazione di prodotti per la difesa. 4.   I membri di una SEAP decidono all'unanimità qualsiasi modifica dell'approccio all'esportazione di prodotti per la difesa di cui al paragrafo 3.
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