Art. 42 · Domande per l'istituzione di una SEAP

Art. 42

Domande per l'istituzione di una SEAP

In vigore dal 16 dic 2025
Domande per l'istituzione di una SEAP 1.   Le domande per l'istituzione di una SEAP sono presentate alla Commissione. La domanda contiene le informazioni seguenti: a) una richiesta di istituzione della SEAP indirizzata alla Commissione; b) la proposta di statuto della SEAP di cui all', firmata e adottata in debita forma da tutti i membri della SEAP proposta; c) una descrizione schematica dei prodotti per la difesa che saranno sviluppati, acquisiti o gestiti dalla SEAP, che tratti in particolare i requisiti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b); d) una dichiarazione dello Stato membro sul cui territorio è previsto l'insediamento della sede legale della SEAP, che riconosce la SEAP quale organismo internazionale ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e quale organizzazione internazionale ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 a decorrere dalla sua istituzione; e) qualora un paese associato o l'Ucraina figuri tra i membri previsti della SEAP, una dichiarazione di riconoscimento della massima capacità giuridica della SEAP conformemente all', paragrafo 2. Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera d), i limiti e le condizioni delle esenzioni previste dall’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dall’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e dall’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262 sono stabiliti in un accordo fra i membri della SEAP. 2.   La Commissione, senza indebito ritardo dopo il ricevimento della domanda completa di cui al paragrafo 1, valuta tale domanda in linea con i requisiti stabiliti nel presente regolamento e può, a tal fine, invitare l'AED a fornire le proprie competenze. Il risultato di tale valutazione è comunicato ai richiedenti, i quali, se necessario, sono invitati a completare o modificare la domanda. 3.   Mediante un atto di esecuzione e tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione: a) istituisce la SEAP dopo essere giunta alla conclusione che i requisiti stabiliti nel presente regolamento sono soddisfatti; oppure b) rigetta la domanda se giunge alla conclusione che i requisiti stabiliti nel presente regolamento non sono soddisfatti, anche in mancanza della dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera d), dopo aver dato ai richiedenti la possibilità di completare o correggere la domanda. 4.   La decisione in merito alla domanda è notificata ai richiedenti. In caso di rigetto, la decisione è illustrata in modo chiaro e preciso ai richiedenti. 5.   L'atto di esecuzione che istituisce la SEAP di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4, ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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