Art. 40 · Obiettivo specifico e attività di una struttura per un programma europeo di armamento

Art. 40

Obiettivo specifico e attività di una struttura per un programma europeo di armamento

In vigore dal 16 dic 2025
Obiettivo specifico e attività di una struttura per un programma europeo di armamento 1.   Una struttura per un programma europeo di armamento (SEAP) promuove la competitività dell'EDTIB e, se del caso, della DTIB ucraina. Tale obiettivo è conseguito aggregando la domanda di prodotti per la difesa durante tutto il loro ciclo di vita nonché garantendone la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi e stimolando la cooperazione industriale transfrontaliera. 2.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, tra i compiti principali di una SEAP vi è ha almeno uno dei seguenti: a) lo sviluppo comune di prodotti e tecnologie per la difesa, compresi ricerca e sviluppo, collaudo e certificazione per la difesa; lo sviluppo di capacità industriali, anche attraverso l'industrializzazione e la commercializzazione; il sostegno agli investimenti non ricorrenti connessi alla produzione iniziale o il supporto in servizio, in particolare qualora i prodotti per la difesa siano o siano stati sviluppati nel quadro di azioni finanziate dall'Unione nell'ambito del corrispondente programma dell'Unione; b) gli appalti comuni di prodotti e tecnologie per la difesa, anche al fine di istituire, gestire e mantenere dei pool per la prontezza industriale nel settore della difesa; c) la gestione comune del ciclo di vita dei prodotti per la difesa, compresi gli appalti di pezzi di ricambio, i servizi logistici o di manutenzione e, se del caso, l'istituzione di partenariati pubblico-privato per garantire l'efficienza e l'elevata disponibilità dei prodotti per la difesa; o d) la gestione dinamica della disponibilità di quantità supplementari, garantendo un'opzione immediata e preferenziale di acquisto, uso o noleggio per gli Stati membri, i paesi associati o l'Ucraina nel contesto dei pool per la prontezza industriale nel settore della difesa. 3.   Una SEAP può incaricare, mediante accordi di delega, uno o più soggetti ammissibili di cui all', paragrafo 2, dello svolgimento di uno o più compiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La SEAP ha la responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi che le incombono a norma del diritto dell'Unione e in particolare del presente regolamento.
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