Art. 39
Agevolazione delle procedure per gli appalti comuni di prodotti per la difesa
In vigore dal 16 dic 2025
Agevolazione delle procedure per gli appalti comuni di prodotti per la difesa
Qualora concludano un accordo per acquisire congiuntamente prodotti per la difesa, gli Stati membri possono applicare le norme e le procedure di cui all', paragrafi 9 e 10, all' e all', fatte salve le condizioni ivi stabilite.
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