Art. 33 · Contributo finanziario dell'Unione

Art. 33

Contributo finanziario dell'Unione

In vigore dal 16 dic 2025
Contributo finanziario dell'Unione 1.   Quando il contributo dell'Unione assume la forma di sovvenzioni ai sensi dell'articolo 193, paragrafo 3, del regolamento finanziario, lo strumento di sostegno per l'Ucraina può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili per le azioni di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento. 2.   Quando la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi, il livello del contributo dell'Unione a ciascuna azione può essere basato su fattori quali: a) il grado di complessità dell'appalto comune, per il quale una parte del valore stimato dell'azione e l'esperienza acquisita in azioni analoghe possono fungere da indicatore iniziale; b) il contributo dell'azione al miglioramento dei risultati di interoperabilità; c) le caratteristiche dell'azione che possono generare maggiori segnali di investimento a lungo termine per l'industria; d) il contributo dell'azione al potenziamento delle necessarie capacità di fabbricazione in Ucraina; e) il grado di complessità per l'Ucraina nel portare avanti il processo verso l'adesione all'Unione, comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere la convergenza con le norme, gli standard, le politiche e le prassi dell'Unione; f) il grado di complessità per l'Ucraina nell'adattamento delle proprie procedure di appalto nel settore della difesa e del contesto dell'industria ucraina della difesa, anche per soddisfare le norme della NATO e altre norme pertinenti; g) le difficoltà e i rischi associati alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, tenendo conto della necessità di ricostruire e modernizzare in modo resiliente le infrastrutture danneggiate dalla guerra, nonché della necessità di evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali danni. 3.   Le azioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento sono finanziate mediante sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi a norma dell'articolo 183, paragrafo 3, del regolamento finanziario. 4.   Per le azioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), il sostegno a titolo dello strumento di sostegno per l'Ucraina non supera il 25 % del valore stimato del contratto di appalto comune in questione. 5.   I programmi di lavoro di cui all’ stabiliscono ulteriori dettagli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2643:oj#art-33