Art. 31
Criteri di aggiudicazione o attribuzione
In vigore dal 16 dic 2025
Criteri di aggiudicazione o attribuzione
1. Le proposte di azioni sono valutate a fronte degli obiettivi fissati per l’azione in questione, di cui all', dei risultati attesi per l’azione in questione, nonché della qualità e dell'efficienza della sua attuazione.
2. In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le proposte di azioni di appalto comune di cui all' possono essere valutate sulla base di uno o più dei criteri seguenti:
a)
valore stimato dell'appalto comune;
b)
contributo dell'azione alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB ucraina;
c)
contributo dell'azione all'accelerazione degli appalti e alla riduzione dei termini di esecuzione della produzione e della consegna dei prodotti per la difesa.
3. In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le proposte di azioni di rafforzamento industriale di cui all' possono essere valutate sulla base di uno o più dei criteri seguenti:
a)
riduzione del termine di esecuzione della produzione e aumento della capacità di produzione in Ucraina;
b)
contributo a garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa in tutta l'Ucraina;
c)
contributo alla cooperazione industriale transfrontaliera nel settore della difesa tra l'Ucraina e l'Unione.
4. I programmi di lavoro di cui all’ stabiliscono ulteriori dettagli relativi all'applicazione dei criteri di aggiudicazione o attribuzione, compresa l'eventuale ponderazione da applicare. I programmi di lavoro non fissano soglie individuali.
5. Il comitato di valutazione può essere assistito da esperti esterni indipendenti conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Nei programmi di lavoro può essere stabilito che tali esperti debbano possedere un nulla osta di sicurezza personale valido.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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