Art. 30
Agevolazione degli accordi di off-take
In vigore dal 16 dic 2025
Agevolazione degli accordi di off-take
1. La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take relativi al potenziamento industriale delle capacità di fabbricazione della DTIB ucraina tra gli Stati membri e l'Ucraina, da un lato, e gli operatori economici della DTIB ucraina, dall'altro, nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e appalti. La Commissione provvede affinché sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati diversi dall'Ucraina o di soggetti di un altro paese terzo a informazioni classificate o sensibili relative all'azione e affinché i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro, da un paese associato o dall'Ucraina.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente agli Stati membri interessati e all'Ucraina di presentare offerte di acquisto di prodotti per la difesa indicando:
a)
il volume e la qualità;
b)
il prezzo o la fascia di prezzo previsti;
c)
la durata prevista dell'accordo di off-take.
3. Il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo consente ai fabbricanti di prodotti per la difesa che rispettano criteri equivalenti a quelli di cui all', paragrafi 1, 3 e 4, di presentare offerte di vendita indicando:
a)
il volume e la qualità dei prodotti per la difesa per i quali intendono concludere accordi di off-take;
b)
il prezzo o la fascia di prezzo previsti a cui sono disposti a vendere;
c)
il termine di esecuzione della consegna stimato dei prodotti per la difesa nel quadro dell'accordo di off-take;
d)
la durata prevista dell'accordo di off-take.
4. Sulla base delle offerte di acquisto e di vendita ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3, la Commissione mette in contatto i pertinenti fabbricanti di prodotti per la difesa con gli Stati membri interessati e l'Ucraina.
5. A seguito dei contatti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Ucraina e gli Stati membri interessati possono chiedere alla Commissione di partecipare a una procedura di appalto congiunto o a una procedura di appalto a loro nome o per loro conto a norma dell'.
6. La dotazione finanziaria di cui all', paragrafo 2, può coprire le parti del contratto relative ai costi non ricorrenti, compresa la riserva di capacità di fabbricazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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