Art. 28 · Appalti con il sostegno della Commissione

Art. 28

Appalti con il sostegno della Commissione

In vigore dal 16 dic 2025
Appalti con il sostegno della Commissione 1.   In deroga all'articolo 168, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, l'Ucraina, insieme ad almeno uno Stato membro, può chiedere alla Commissione di partecipare all'appalto congiunto di cui all'articolo 168, paragrafo 2, del regolamento finanziario nell’ambito del quale gli Stati membri possono acquistare, affittare o noleggiare integralmente i prodotti per la difesa oggetto dell'appalto congiunto. A tale appalto congiunto si applicano le altre condizioni stabilite nell'articolo 168, paragrafo 2, del regolamento finanziario. 2.   In deroga all'articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario, l'Ucraina, insieme ad almeno uno Stato membro, può chiedere alla Commissione di agire in qualità di centrale di committenza di cui all'articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario per acquisire prodotti per la difesa per loro conto o a loro nome. Laddove la Commissione agisca in qualità di centrale di committenza, si applicano condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 168, paragrafo 3, del regolamento finanziario. 3.   Si considera che le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, nel momento in cui chiedono alla Commissione di agire conformemente al paragrafo 1, abbiano rispettato i requisiti di cui alla direttiva 2009/81/CE. 4.   Oltre alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario, la procedura di appalto di cui ai paragrafi 1 e 2 soddisfa le condizioni seguenti: a) la partecipazione alla procedura di appalto è aperta a tutti gli Stati membri; b) la Commissione invita almeno un esperto proveniente da ciascun paese partecipante e con esperienza pertinente nei negoziati a formare una squadra negoziale congiunta; c) i paesi partecipanti dichiarano esplicitamente se decidono di condurre processi negoziali paralleli per il prodotto in questione, e tale decisione è soggetta all'approvazione unanime dei paesi partecipanti. 5.   Laddove agisca in qualità di centrale di committenza a norma del paragrafo 2, la Commissione può acquisire, nell'ambito degli appalti, componenti e materie prime necessari all'approvvigionamento dei prodotti per la difesa ai fini della costituzione di riserve strategiche da parte dei paesi partecipanti, compreso lo stoccaggio. 6.   Ove debitamente giustificato dall'estrema urgenza della situazione, in deroga all'articolo 175, paragrafo 1, del regolamento finanziario la Commissione può chiedere la consegna dei prodotti per la difesa a partire dalla data di invio dei progetti di contratto derivanti dall'appalto condotto ai fini del presente regolamento. 7.   Per concludere accordi di acquisto con operatori economici, i rappresentanti della Commissione o gli esperti da essa nominati possono effettuare visite in loco presso gli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, in cooperazione con le autorità nazionali competenti. 8.   Il presente articolo non pregiudica le vigenti norme dell'Unione e nazionali che disciplinano la proprietà, l'esportazione e il trasferimento di prodotti per la difesa. 9.   La Commissione garantisce che i paesi partecipanti siano trattati equamente nello svolgimento delle procedure di appalto e nell'attuazione degli accordi che ne conseguono. 10.   Nei contratti derivanti dagli appalti condotti a norma del presente articolo, agli offerenti, ai contraenti e ai subappaltatori si applicano, oltre alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario, criteri equivalenti a quelli di cui all', paragrafi 1, 3 e 4, del presente regolamento. 11.   Per gli appalti condotti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le norme di cui all', paragrafi 3 e 5.
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