Art. 26 · Soggetti giuridici ammissibili

Art. 26

Soggetti giuridici ammissibili

In vigore dal 16 dic 2025
Soggetti giuridici ammissibili 1.   Solo soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in Ucraina e che hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in Ucraina sono ammissibili quali destinatari dei finanziamenti dell'Unione previsti dal presente regolamento. I soggetti giuridici stabiliti nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo non sono ammissibili ai finanziamenti previsti dal presente regolamento. 2.   Oltre ai criteri stabiliti a norma del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo. 3.   Le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di tale azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o dell'Ucraina per l'intera durata dell'azione. 4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, impianti, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in Ucraina, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, i propri impianti, i propri beni o le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o in un paese terzo diverso dall'Ucraina, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, e sia coerente con gli obiettivi di cui all'. I costi relativi alle attività che utilizzano tali infrastrutture, impianti, beni o risorse non sono ammissibili al sostegno da parte dello strumento di sostegno per l'Ucraina. 5.   Ai fini di un'azione sostenuta dallo strumento di sostegno per l'Ucraina, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina o di un soggetto di un altro paese terzo. 6.   In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina o da un soggetto di un altro paese terzo è ammissibile quale destinatario dei finanziamenti dell'Unione se sono messe a disposizione della Commissione garanzie approvate secondo le procedure nazionali di uno Stato membro nel quale è stabilito, ad esempio misure adeguate a norma dei controlli definiti all', punto 3), del regolamento (UE) 2019/452. Le garanzie di cui al primo comma del presente paragrafo assicurano che il coinvolgimento di un soggetto giuridico di cui allo stesso comma in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, quali stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, né con gli obiettivi di cui all' del presente regolamento. In particolare, tali garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che: a) il controllo sul soggetto giuridico non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'azione e conseguire risultati, che imponga restrizioni riguardo alle infrastrutture, agli impianti, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell'azione, o che pregiudichi le sue capacità e gli standard necessari all'esecuzione dell'azione; b) sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati diversi dall'Ucraina o di soggetti di altri paesi terzi a informazioni classificate o sensibili relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro, da un paese associato o dall'Ucraina, se del caso, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali; c) la titolarità della proprietà intellettuale derivante dalle azioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), in relazione ad azioni di rafforzamento industriale che promuovono l'industrializzazione e la commercializzazione dei prodotti per la difesa che sono stati sviluppati nel quadro di azioni finanziate dall'Unione o di altre attività di cooperazione condotte con il sostegno degli Stati membri non è soggetta a restrizioni da parte di un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina o di un soggetto di un altro paese terzo né è trasferita a soggetti stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri, di paesi associati o dell'Ucraina, senza l'approvazione dello Stato membro o del paese associato in cui il soggetto giuridico è stabilito o, se il soggetto giuridico è stabilito in Ucraina, senza l’approvazione dell'Ucraina. Tale approvazione non deve essere in contrasto con gli obiettivi di cui all'. Se considerato opportuno dallo Stato membro nel quale è stabilito il soggetto giuridico, possono essere previste ulteriori garanzie. La Commissione informa il comitato di cui all' in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili quali destinatari dei finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente paragrafo. 7.   Le garanzie di cui al paragrafo 6 del presente articolo possono essere basate su un modello standardizzato fornito dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all', al fine di assicurare un approccio armonizzato in tutta l'Unione. 8.   Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dell'Ucraina, o controllati da un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina o da un soggetto di un altro paese terzo, anche utilizzando i beni, le infrastrutture, gli impianti e le risorse di tali soggetti giuridici, purché tale utilizzo non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, né con gli obiettivi di cui all'. Ai paesi terzi non associati diversi dall'Ucraina o ai soggetti di un altro paese terzo non è consentito l'accesso non autorizzato a informazioni classificate concernenti l'esecuzione dell'azione e devono essere evitati i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l'azione. I costi relativi alla cooperazione con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dell’Ucraina o controllati da un paese terzo non associato o diverso dall’Ucraina o da un soggetto di un altro paese terzo non sono ammissibili al sostegno da parte dello strumento di sostegno per l'Ucraina. 9.   I paragrafi 5 e 6 non si applicano: a) alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dell'Ucraina; b) alle organizzazioni internazionali; c) alle SEAP; d) all'AED.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2643:oj#art-26