Art. 24 · Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo

Art. 24

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo

In vigore dal 16 dic 2025
Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo 1.   Lo strumento di sostegno per l'Ucraina è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina, purché il contributo non copra gli stessi costi. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme di uno qualsiasi dei programmi dell'Unione che forniscono contributi e può essere concluso un unico impegno giuridico. Il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non supera i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno. 2.   Al fine di ricevere un marchio di eccellenza nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina, le azioni soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina; b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte; c) non sono finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio. 3.   A norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR o l'FSE+ può sostenere proposte presentate a seguito di un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina che hanno ricevuto un marchio di eccellenza.
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