Art. 21 · Programmi di lavoro

Art. 21

Programmi di lavoro

In vigore dal 16 dic 2025
Programmi di lavoro 1.   Il Programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro possono essere pluriennali, se del caso. I programmi di lavoro stabiliscono le azioni e il relativo bilancio necessari per conseguire gli obiettivi del Programma e, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. 2.   La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4. 3.   I programmi di lavoro includono, in particolare: a) l'importo globale del contributo dell'Unione a ciascun tipo di azione di cui all', paragrafo 1, e una descrizione dettagliata di ciascun tipo di azione; b) per quanto riguarda le azioni di cui agli , l'entità finanziaria minima delle azioni; c) per quanto riguarda le azioni di cui all', il numero massimo di soggetti giuridici facenti parte del consorzio, che non possono essere più di 15; d) la procedura di valutazione e selezione delle proposte, compresi, se del caso, una descrizione dei traguardi, concepiti in modo da registrare progressi sostanziali nell'attuazione delle azioni, i risultati da conseguire e gli importi associati da esborsare, nonché le modalità di verifica dei traguardi, il soddisfacimento delle condizioni e il conseguimento dei risultati; e) l'importo complessivo del contributo dell'Unione agli appalti congiunti con il sostegno della Commissione di cui all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafo 3, e agli ; e f) i metodi di determinazione e, se del caso, di adeguamento dei finanziamenti. 4.   Nell’elaborazione dei programmi, la Commissione tiene conto della coerenza tra i diversi programmi e strumenti dell’Unione. 5.   La dotazione finanziaria di cui all', paragrafo 1, può coprire gli appalti congiunti di cui all', paragrafo 1, lettera a), che non superano le parti del contratto relative ai costi non ricorrenti, compresa la riserva di capacità di fabbricazione.
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