Art. 19 · Procedura di selezione e di aggiudicazione

Art. 19

Procedura di selezione e di aggiudicazione

In vigore dal 16 dic 2025
Procedura di selezione e di aggiudicazione Fatta eccezione per le azioni di cui all', per le azioni di cui all', paragrafo 1, lettera g), e per le azioni di cui all', paragrafo 1, lettera d), la Commissione aggiudica il finanziamento a norma del presente capo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4.
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