Art. 18 · Criteri di aggiudicazione o attribuzione

Art. 18

Criteri di aggiudicazione o attribuzione

In vigore dal 16 dic 2025
Criteri di aggiudicazione o attribuzione 1.   Le proposte di azioni sono valutate a fronte degli obiettivi fissati per l'azione in questione, dei risultati attesi per l'azione in questione, nonché della qualità e dell'efficienza della sua attuazione. In particolare, tale valutazione comprende uno o più dei criteri seguenti: a) contributo alla competitività; b) contributo alla resilienza e alla distribuzione geografica delle capacità di fabbricazione; c) aumento della capacità di produzione; d) aumento dell'interoperabilità; e) aumento dell'intercambiabilità; e f) contributo alla riduzione delle dipendenze strategiche. 2.   In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le proposte di azioni di appalto comune di cui all' sono valutate sulla base dei criteri seguenti: a) il numero degli Stati membri o dei paesi associati partecipanti; b) il contributo dell'azione all'adattamento, alla modernizzazione e allo sviluppo dell'EDTIB in tutta l'Unione; e c) la partecipazione delle PMI e delle mid-cap. 3.   In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le proposte di azioni di rafforzamento industriale di cui all' sono valutate sulla base dei criteri seguenti: a) la riduzione del termine di esecuzione della produzione e l'aumento della capacità di produzione nell'Unione, della capacità riservata e della forza lavoro qualificata; b) il contributo a garantire la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali; e c) il contributo alla cooperazione industriale transfrontaliera nel settore della difesa in tutta l'Unione, migliorando l'inclusione delle PMI e delle mid-cap ovvero il collegamento con gli ordini derivanti dall'appalto comune di prodotti per la difesa da parte di almeno tre Stati membri o paesi associati. 4.   I programmi di lavoro di cui all’ stabiliscono ulteriori dettagli relativi all'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresa l'eventuale ponderazione da applicare. I programmi di lavoro non fissano soglie individuali. 5.   Il comitato di valutazione può essere assistito da esperti esterni indipendenti conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Nei programmi di lavoro può essere stabilito che tali esperti debbano possedere un nulla osta di sicurezza personale valido.
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